I. Bassaeus Rufus et Macrin<i>us Vindex mag(istratibus) / Saepinat(ibus) salutem. / Exemplum epistulae scriptae nobis a Cosmo Aug(usti) lib(erto) / a rationibus cum his quae iuncta erant subiecimus, et admonem/us abstineatis iniuris faciendis conductoribus gregum oviarico/rum cum magna fisci iniuria, ne necesse sit [et] cognosci de hoc / et in factum, si ita res fuerit, [ut oportet][1]

II. Cosmi Aug(usti) lib(erti) a rationibus scriptae ad Basseum Rufum et ad / Macrinum  Vindic(em) pr(aefectos) pr(aetorio) e(minentissimos) v(iros). – Exemplum epistul(ae) scriptae mih(i) / a Septimiano colliberto et adiutore meo subieci, et peto tanti / faciatis scibere mag(istratibus) Saepin(atibus) et Bovian(ensibus), uti desinant iniuriam / conductoribus gregum oviaricorum qui sunt sub cura mea facere, / ut beficio vestro ratio fisci indemnis sit.

III. Script(ae) a Septimiano ad Co/smum. – <Cum>[2] conductores gregum oviaricorum, qui sunt sub cura tua[3] in re presenti[4] / subinde mihi quererentur per itinera callium frequenter iniuria / se accipere a stationaris et mag(istratibus) Saepino et Boviano eo quod[5] in trasitu / iumenta et pastores, quos conductos habent, dicentes fugitivos esse et / iumenta abactia habere, et sub hac specie oves quoque dominicae / — pereant[6] in illo tumultu, necesse habeamus[7] etiam scribere quietius ag/erent ne res dominica detrimentum pateretur; et cum in eadem contumacia / perseverent, dicentes non curaturos se neque meas litteras neque si tu eis / scrips[isses] litter[a]s, t[e] rogo, domine, si tibi videbitur, indices Basseo Rufo / et Macrino  Vindici pr(aefectis) pr(aetorio) e(minentissimis) v(iris), ut epistulas emittant ad eosdem mag(istratus) et stati/onarios [—] tandiu t[eme]re (?) [ir]ritum (?) factum est.

I. Basseo Rufo e Macrinio Vindice porgono il loro saluto ai magistrati di Sepino. – Trasmettiamo di seguito copia della lettera scritta a noi da Cosmo, liberto imperiale a rationibus, con quelle ad essa allegate, e vi ammoniamo di astenervi dal compiere soprusi nei confronti degli appaltatori delle greggi ovine con grave nocumento al fisco, perché non si renda necessario aprire un'istruttoria in merito e, qualora fossero accertate le violazioni, sanzionare la condotta illecita.

II. Istanza di Cosmo, liberto imperiale a rationibus, a Basseo Rufo e a Macrinio Vindice, prefetti del pretorio, signori eminentissimi. – Allego copia della lettera inviatami da Settimiano, mio colliberto e collaboratore, e vi prego di considerare di grande importanza scrivere ai magistrati di Sepino e di Boiano, affinché cessino di compiere soprusi nei confronti degli appaltatori delle greggi di ovini, che sono sotto la mia tutela, di modo che con la vostra intercessione sia preservato il sistema fiscale.

III. Lettera di Settimiano a Cosmo. – Gli appaltatori delle greggi ovine, che sono sotto la tua tutela, si sono ripetutamente lamentati con me, sul posto, di aver frequentemente subito lungo i percorsi di transumanza soprusi da parte degli ufficiali di guardia e dei magistrati di Sepino e Boiano, per il fatto che questi <requisiscono>[8] le bestie da soma e i pastori in transito, per i quali vi sono contratti di locazione[9], sostenendo che siano dei fuggitivi e che posseggano bestiame frutto di abigeato, e per il fatto che, sotto questo pretesto, capita che anche[10] le pecore dell'imperatore in quella zuffa muoiano. Ritenevamo pertanto necessario comunicare per iscritto la necessità di un comportamento più moderato, affinché non ne subisse detrimento la proprietà imperiale; e dal momento che[11] essi perseverano in tale ostinazione, affermando di non curarsi né delle mie lettere e neppure se dovessi essere tu a scrivere loro, ti prego, signore, se lo ritieni opportuno, di denunciare l'accaduto agli eminentissimi Basseo Rufo e Macrinio Vindice, prefetti del pretorio, perché emettano delle lettere dirette a codesti magistrati e ufficiali di guardia … così a lungo …temerariamente …reso nullo.

Fig. 1 - Iscrizione inserita nella spalla destra della Porta «di Boiano» a Saepinum

– Si tratta forse della più importante testimonianza epigrafica sulla transumanza[12], unica nel suo genere, anche se il testo presenta diversi problemi e il suo contenuto è stato molto discusso sin dalla riscoperta, fatta dal Mommsen nel 1846, durante uno dei suoi viaggi di ricogni­zione delle fonti epigrafiche italiche nell’allora Regno di Napoli, per la redazione del Corpus Inscriptionum Latinarum[13]. L’epigrafe è inse­rita nella spalla destra esterna (vd. figg. 1-2) della così detta «porta di Boiano» (Bovianum) della città romana di Saepinum[14], in Molise, per la quale passava un’antica via armentizia, della quale resta forse una delle più rare tracce di continuità post-medievale nello storico tratturo Pescasseroli-Candela, che in epoca moderna attraversava ancora la più antica città di Altilia (alle pendici del monte Matese, a 3,5 km a nord di Sepino) e proseguiva fra le rovine di Saepinum verso sud-est. La strada principale lastricata, il decumanus, coincideva con l’antico tratturo e at­traversava il foro. L’epigrafe risale all’epoca del regno di Marco Aurelio (169-180 d.C.), dal nome del prefetto del pretorio in essa nominato, M. Basseo Rufo (PIR² B 69), un personaggio originario di Benevento che percorse una brillante carriera militare, partendo dal basso, nota grazie a un’altra iscrizione[15]: prefetto dei vigili nel 168 e in Egitto alla fine dello stesso anno, egli nel 169, prima della morte di L. Vero, subentrò al prefetto del pretorio Vittorino e ricoprì tale carica fino al 177 d.C. Nel 173 era presso Sirmium in Pannonia in qualità di prefetto della guardia e dunque è probabile che l’epigrafe risalga agli anni 169-172, a circa duecento anni dopo la costruzione delle mura finanziate da Tiberio.

Essa contiene di seguito la trascrizione di tre lettere che denuncia­no i soprusi a cui erano sottoposti i pastori transumanti di passaggio in quell’area, incise in ordine cronologico inverso, dalla più recente, contenente le ingiunzioni dei prefetti alle autorità locali, all’istanza ini­ziale d’intervento, sollecitato dagli allevatori di bestiame (conductores) nei confronti di un certo Septimianus, un impiegato della cancelleria imperiale, il quale si rivolge a sua volta a Cosmus, impiegato nel dipar­timento delle finanze (libertus a rationibus) e collibertus di Septimia­nus, perché sulla base del suo rapporto ricorresse ai prefetti del pretorio per porre fine al tumultus in quella zona. Gli allevatori, fra i quali c’e­rano anche conductores delle greggi imperiali[16] (ma l’interpretazione è controversa, vd. infra), denunciavano soprusi e rapine nei confronti dei loro pastori e del bestiame, nel corso del loro passaggio, da parte di magistrati e stationarii dei centri di Bovianum e Saepinum, che in­crociavano quegli itinera callium, ossia la rete tratturale che doveva collegare i pascoli appenninici con quelli apuli. Evidentemente costoro sottoponevano a rudi controlli i transumanti o abusavano effettivamente del loro potere. I locali per parte loro affermavano che tra i pecorai si trovavano schiavi fuggitivi e animali da soma provenienti da abigeato, il che giustificava le azioni di polizia e, forse, conseguenti arresti e se­questri di capi di bestiame. Proprio a quegli anni risale una generalis epistula a firma di Marco e Commodo, che prescriveva il divieto alla presenza di fuggitivi fra i pastori (ne fugitivi admittantur in saltus) e la caccia ad essi da parte dei milites stationarii[17]. Nei tumulti che la si­tuazione doveva provocare sarebbero stati danneggiati anche i pecorai dell’imperatore, che avrebbero perso degli animali[18]. È proprio questo rischio di danno diretto alla res dominica (detrimentum) che sembra in effetti costituire il fattore determinante dell’azione dei pretori. Essi rivolgono un’admonitio scritta alle autorità locali incriminate, le quali, stando alle parole di Septimianus, non mostravano alcun timore neppu­re dell’intervento dei prefetti. Evidentemente, i magistrati di Saepinum, che pure avevano diritto d’intervenire nel controllo delle greggi, non potevano però interferire con gli interessi del fisco e per questo doveva essere stata imposta loro anche l’affissione dei rescritti di ammonizione.

Suggestiva risulta l’ipotesi formulata da Corbier (2007, 45-46 n. 82), la quale ritiene che il modulo e la posizione dell’iscrizione, che quasi non ne dovevano consentire la leggibilità neppure in antico, potessero rispondere alla precisa volontà dei magistrati di Saepinum, cui fu im­posta lʼesposizione del testo epigrafico sulla porta della loro città, di ‘boicottare’ in questo modo l’ingiunzione subìta.

Sono numerosi i termini tecnici afferenti alla transumanza presen­ti nell’epigrafe, in particolare alle figure istituzionali coinvolte: i con­ductores* greges oviaricorum, che è possibile identificare nei grandi proprietari di greggi, che versavano la scriptura e avevano così libero accesso ai pascoli, sebbene sia molto più probabile che si tratti di con­ductores di greggi imperiali oppure di appaltatori privati delle greges imperiali: si ipotizza, infatti, che la scriptura* non fosse più in uso[19] all’epoca di Marco Aurelio, quando i terreni pascolivi dovevano essere ormai passati per la gran parte nel patrimonium principis (Laffi 1965, 187) e gestiti attraverso la locatio o conductio; l’a rationibus, una sorta di ministro delle finanze con responsabilità amministrative e finanziarie di tutela dei conductores; gli stationarii*, termine che doveva designa­re degli ufficiali municipali o dei milites stationarii, secondo Corbier (1991, 170), una sorta di gendarmeria incaricata e dell’ordine pubblico e di controlli fiscali, inerenti alla professio dei capi di bestiame. Meno chiare sono invece le relazioni fra le lagnanze dei conductores e i danni erariali che avrebbero subito ‘anche’ le greggi imperiali, al punto che alcuni studiosi hanno ipotizzato che il bestiame danneggiato fosse ‘solo’ imperiale, identificando cioè i greges oviarici con le oves dominicae successivamente menzionate. Sembra che questa sia l’interpreta­zione più valida, perché è quella in base a cui risultano congruenti tutti gli elementi presenti nel testo epigrafico. I conductores qui menzionati dovevano essere appaltatori privati delle greggi imperiali (poco convin­cente l’ipotesi che fossero comprese anche le greggi di privati), i quali assumevano stagionalmente e autonomamente pastori e bestie da soma (qui posti sotto accusa e sequestro) per la transumanza. Si trovavano perciò in una posizione di vantaggio dovendosi rivolgere a un’autorità giuridica. La tutela dei conductores, che rientrava in quella del libero accesso e circolazione sui calles, spettava al liberto a rationibus, men­tre quella del fiscus ai prefetti del pretorio, che vengono qui chiamati in causa proprio in quanto il detrimentum arrecato ai conductores (iumen­ta et pastores) coinvolge anche le greggi imperiali (oves dominicae).

Fig. 2 – Porta «di Boiano» a Saepinum: il tratturo attraversava la città

[1] Si tratta della proposta d’integrazione avanzata da A. Degrassi (Laffi 1965, 180), sebbene l’epigrafe presenti in questo punto uno spazio che, almeno allo stato attuale del supporto, risulta pressoché liscio.

[2] Ci si discosta in questo punto dall’ed. di Laffi, inserendo l’integrazione cum proposta già dal Mommsen nell’ed. curata per il CIL, dal momento che sembra necessaria alla sintassi del passo; inoltre la congiunzione potrebbe facilmente essere saltata per il nome che precede (Co/smum) e la preposizione nel successivo conductores.

[3] Qui può rimandare tanto ai greges oviarici quanto ai conductores delle stesse. Vd. Corbier 2007, 22. Nel documento iniziale (III), tuttavia, sembra propria del liberto a rationibus la tutela dei conductores, compresa nella cura della circolazione delle greggi sui calles, mentre di interesse e pertinenza dei prefetti del pretorio è la questione della iniuria fisci.

[4] Laffi (1965, 185-186 n. 23) intende in re presenti nel senso che le lamentele dei conductores erano state raccolte sui luoghi stessi delle controversie. Così pure Corbier 1991, 176: «sur place».

[5] Il quod doveva collegarsi, nella lettera originale di Settimiano, a un verbo (posto forse dopo habent) che reggesse la proposizione dipendente e i complementi iumenta et pastores, anche perché il successivo dicentes è congiunto a stationarii e magistratus e non certo a conductores. Viene supplito da alcuni editori un retineant (Laffi 1965, 189 n. 37), anche se Plaut. Truc. 144 utilizza in analogo contesto il semplice capere per indicare l’atto del sequestro. Si traduce, dunque, secondo questa costruzione dell’ampio periodo: Cum conductores gregum … quererentur … iniuriam se accipere … eo quod (stationarii et magistratus) iumenta et pastores , dicentes… et (quod) oves quoque dominicae pereant.

[6] In questa lezione ci si discosta dall’ed. di Laffi, che riporta [diffu]giant (già di Buonocore) perché, a meno che non sia stata ritoccata la fotografia realizzata dall’allora Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi e del Molise e riprodotta dallo stesso Laffi nel suo articolo (Laffi 1965), si legge chiaramente la parola pereant (alla r. 19), preceduta da due lettere che non si distinguono, forse un preverbio (de-?) o il numerale dei capi di bestiame imperiale morti negli scontri. All’epoca della rilettura autoptica di Laffi, l’epigrafe pare avesse perso gran parte della rubricatura, per cui lo studioso riusciva a leggere con una certa sicurezza solo un CIANT o GIANT, ma non si capisce allora perché avesse scartato la lezione pereant visibile nella foto (Laffi 1965, 179). Si sbaglia invece Skydsgaard 1988 nel riportare che fra habent e dicentes si leggerebbe nell’epigrafe bipicideant (44, n. 6), dal momento che i due verbi sono incisi di seguito senza spazio.

[7] Nell’epigrafe si legge effettivamente habeamus (riportato da Laffi), che alcuni editori correggono in habe(b)amus, intervento necessario, considerando la consecutio temporum e il seguito della lettera.

[8] Si traduce in questo modo e congetturalmente il testo epigrafico, essendo evidente – come già osservato – che il verbo della dipendente da quod è caduto e, molto probabilmente, doveva indicare un’azione di requisizione/sequestro (vd. nota precedente).

[9] L’espressione si riferisce alle bestie da soma, utilizzate per il trasporto di attrezzi, merci e vettovaglie, e ai pastori assunti stagionalmente dai conductores per la transumanza. Com’è logico del resto pensare, i conductores dovevano provvedere personalmente all’organizzazione della transumanza. Per quest’uso verbale vd., s.v. conduco, TLL IV 159, 61-64. Non ha quindi senso l’osservazione riportata da Corbier 2007, 45 n. 79 («i rappresentanti del principe avrebbero dato in affitto ai conductores delle greggi delle cavalle rubate e degli schiavi fuggitivi»), dal momento che iumenta e pastores non appartenevano ai greges oviarici imperiali. Del resto, se pastori e giumenti fossero appartenuti al complesso delle greggi di cui il conductor assumeva l’appalto, l’espressione sarebbe risultata tautologica (conductores…quos conductos habent). Per quest’uso in analogo contesto, cfr. Varro rust. 3, 1, 8 haec (scil. agrestis pastio) nota et nobilis, quod et pecuaria appellatur et multum homines locupletes ob eam rem aut conductos aut emptos habent saltus: «questo tipo di pastorizia è noto e famoso, dato che si chiama anche ‘pecuaria’ e per essa sono molto spesso uomini ricchi a prendere in locazione o a comprare appezzamenti destinati al pascolo». Sul passo dell’epigrafe vd. pure Vera 2002, 248 n. 33.

[10] Secondo Corbier (2007, 21) l’avverbio quoque qualifica solo la parola oves che lo precede, ragion per cui la studiosa (che intende: «anche delle pecore, che erano di proprietà del principe») sostiene che i greges oviarici, di cui non è specificato il proprietario, dovessero appartenere tanto a privati quanto alla proprietà imperiale: «il riferimento […] alle oves quoque dominicae va letto come un argomento supplementare utilizzato probabilmente dai conductores stessi e ripreso da Septimianus per sottolineare la gravità delle conseguenze delle vessazioni imposte dai magistrati e dagli stationarii». Invece, se quoque è posto in relazione con gli altri danni, quelli subiti da giumenti e pastori e si intende che «anche le pecore del principe» erano vittime dell’incidente che si creava, si deve dedurre che, secondo l’interpretazione ‘vulgata’ del contenuto dell’epigrafe, tutte le greggi di ovini appartenessero alla proprietà imperiale e, dunque, che gli appaltatori fossero conductores gregum dominicorum. Corbier argomenta la sua tesi, ma vi è l’impressione che non dia il giusto peso alla circostanziale ne res dominica detrimentum pateretur, con la quale l’adiutor Septimianus sembra concentrare i propri interessi o quelli del suo destinatario, il colliberto imperiale Cosmus, esclusivamente nella tutela del fiscus.

[11] Meno probabile sembra il valore condizionale-eventuale del cum, ancorché proposto, tenendo conto del seguito della lettera.

[12] Per l’ampia bibliografia sull’epigrafe, oltre al ricco studio con edizione di Laffi 1965, cfr.: Grenier 1905, 307-309; Hammerstein 1975, 43-46; Pasquinucci 1979, 155-157; Corbier 1983; Corbier 1988, 169-173; 175-176; Skydsgaard 1988, 15-16; 44-45, n. 3; Corbier 1991, 169-174; Corbier 2007, 15-16, 21-23; Lo Cascio 2000; Santillo Frizell 2010, 48-51. Il testo è edito anche in P.F. Girard – F. Senn, Les lois des Romains, Napoli 1977, 389-391, n. 10. Traduzione inglese e commento in Frayn 1984, 176-179.

[13] L’epigrafe, dopo una prima edizione provvisoria, sarebbe stata infatti pubblicata nel vol. IX del CIL (1883), rivista però dal Dressel dopo una indagine autoptica più accurata, che non restituì, tuttavia, un testo molto più sicuro.

[14] Il nome sannita dell’abitato, Saipins, è riconducibile a saeptum, «recinto» e ne conferma il legame stretto con l’attività pastorale. Cfr. Santillo Frizzel 2010, 349: «L’insediamento più antico, fortificato e situato su un’altura, risale all’epoca sannita. Nella valle ai suoi piedi si sviluppava il sentiero che, nel XV secolo, fu denominato Regio Tratturo 7. […] Quando i Romani conquistarono l’entroterra e ne presero in mano l’economia, l’insediamento fu trasferito a valle. La città romana di Saepinum era in età augustea municipium cum suffragio, vale a dire che i suoi abitanti avevano la cittadinanza romana e il diritto ad ambire alle cariche pubbliche a Roma».

[15] Più recentemente, il suo cursus è stato dettagliatamente descritto, con raccolta completa della documentazione prosopografica, da G. Migliorati, Iscrizioni per la ricostruzione storica dell’Impero romano da Marco Aurelio a Commodo, Milano 2011, 452-456.

[16] Questa l’interpretazione più recente, avanzata da Corbier nel 1983 e sostenuta anche successivamente (Corbier 2007, 16, 21), contro quella ‘tradizionale’, secondo cui non una parte, ma la totalità delle greggi dovessero essere di proprietà imperiale (oves dominicae). La diversa interpretazione poggia sul valore da dare all’avverbio quoque nel terzo e più antico documento, per cui vd. comm. ad loc. e cfr. Corbier 2007, 22.

[17] Cfr. Ulp. dig. 11, 4, 1 Senatus censuit ne fugitivi admittantur in saltus neque protegantur a vilicis vel procuratoribus possessorum et multam statuit; dig. 11, 4, 4 Paulus libro primo sententiarum. Limenarchae et stationarii fugitivos depraehensos recte in custodiam retinent.

[18] Santillo Frizzell 2010, 50: «Non è difficile immaginare la scena dei funzionari corrotti di Sepino mentre discutono con i pastori, facendo loro perdere il controllo sugli animali, che si disperdono, mentre complici subalterni li fanno sparire».

[19] Ma non pensava così Grenier (1905, 308), il quale sostiene che gli stationarii menzionati nell’iscrizione, residenti a Saepinum o Bovianum, fossero gli agenti responsabili dell’esazione della scriptura e che questa fosse appaltata ai pubblicani, dai quali soltanto dipendevano gli stationarii: «ces fonctionnaires ne sont pas sous la dépendance du ministre du trésor impérial. Ils n’auraient pas osé sans doute se faire les complices d’exactions préjudiciables au Trésor».

Termini presenti nel glossario: callis, conduco, conductor, pecuarius, saltus, scriptura, stationarius.

I. Bassaeus Rufus et Macrin<i>us Vindex mag(istratibus) / Saepinat(ibus) salutem. / Exemplum epistulae scriptae nobis a Cosmo Aug(usti) lib(erto) / a rationibus cum his quae iuncta erant subiecimus, et admonem/us abstineatis iniuris faciendis conductoribus gregum oviarico/rum cum magna fisci iniuria, ne necesse sit [et] cognosci de hoc / et in factum, si ita res fuerit, [ut oportet][1]

II. Cosmi Aug(usti) lib(erti) a rationibus scriptae ad Basseum Rufum et ad / Macrinum  Vindic(em) pr(aefectos) pr(aetorio) e(minentissimos) v(iros). – Exemplum epistul(ae) scriptae mih(i) / a Septimiano colliberto et adiutore meo subieci, et peto tanti / faciatis scibere mag(istratibus) Saepin(atibus) et Bovian(ensibus), uti desinant iniuriam / conductoribus gregum oviaricorum qui sunt sub cura mea facere, / ut beficio vestro ratio fisci indemnis sit.

III. Script(ae) a Septimiano ad Co/smum. – <Cum>[2] conductores gregum oviaricorum, qui sunt sub cura tua[3] in re presenti[4] / subinde mihi quererentur per itinera callium frequenter iniuria / se accipere a stationaris et mag(istratibus) Saepino et Boviano eo quod[5] in trasitu / iumenta et pastores, quos conductos habent, dicentes fugitivos esse et / iumenta abactia habere, et sub hac specie oves quoque dominicae / — pereant[6] in illo tumultu, necesse habeamus[7] etiam scribere quietius ag/erent ne res dominica detrimentum pateretur; et cum in eadem contumacia / perseverent, dicentes non curaturos se neque meas litteras neque si tu eis / scrips[isses] litter[a]s, t[e] rogo, domine, si tibi videbitur, indices Basseo Rufo / et Macrino  Vindici pr(aefectis) pr(aetorio) e(minentissimis) v(iris), ut epistulas emittant ad eosdem mag(istratus) et stati/onarios [—] tandiu t[eme]re (?) [ir]ritum (?) factum est.

I. Basseo Rufo e Macrinio Vindice porgono il loro saluto ai magistrati di Sepino. – Trasmettiamo di seguito copia della lettera scritta a noi da Cosmo, liberto imperiale a rationibus, con quelle ad essa allegate, e vi ammoniamo di astenervi dal compiere soprusi nei confronti degli appaltatori delle greggi ovine con grave nocumento al fisco, perché non si renda necessario aprire un'istruttoria in merito e, qualora fossero accertate le violazioni, sanzionare la condotta illecita.

II. Istanza di Cosmo, liberto imperiale a rationibus, a Basseo Rufo e a Macrinio Vindice, prefetti del pretorio, signori eminentissimi. – Allego copia della lettera inviatami da Settimiano, mio colliberto e collaboratore, e vi prego di considerare di grande importanza scrivere ai magistrati di Sepino e di Boiano, affinché cessino di compiere soprusi nei confronti degli appaltatori delle greggi di ovini, che sono sotto la mia tutela, di modo che con la vostra intercessione sia preservato il sistema fiscale.

III. Lettera di Settimiano a Cosmo. – Gli appaltatori delle greggi ovine, che sono sotto la tua tutela, si sono ripetutamente lamentati con me, sul posto, di aver frequentemente subito lungo i percorsi di transumanza soprusi da parte degli ufficiali di guardia e dei magistrati di Sepino e Boiano, per il fatto che questi <requisiscono>[8] le bestie da soma e i pastori in transito, per i quali vi sono contratti di locazione[9], sostenendo che siano dei fuggitivi e che posseggano bestiame frutto di abigeato, e per il fatto che, sotto questo pretesto, capita che anche[10] le pecore dell'imperatore in quella zuffa muoiano. Ritenevamo pertanto necessario comunicare per iscritto la necessità di un comportamento più moderato, affinché non ne subisse detrimento la proprietà imperiale; e dal momento che[11] essi perseverano in tale ostinazione, affermando di non curarsi né delle mie lettere e neppure se dovessi essere tu a scrivere loro, ti prego, signore, se lo ritieni opportuno, di denunciare l'accaduto agli eminentissimi Basseo Rufo e Macrinio Vindice, prefetti del pretorio, perché emettano delle lettere dirette a codesti magistrati e ufficiali di guardia … così a lungo …temerariamente …reso nullo.

Fig. 1 - Iscrizione inserita nella spalla destra della Porta «di Boiano» a Saepinum

– Si tratta forse della più importante testimonianza epigrafica sulla transumanza[12], unica nel suo genere, anche se il testo presenta diversi problemi e il suo contenuto è stato molto discusso sin dalla riscoperta, fatta dal Mommsen nel 1846, durante uno dei suoi viaggi di ricogni­zione delle fonti epigrafiche italiche nell’allora Regno di Napoli, per la redazione del Corpus Inscriptionum Latinarum[13]. L’epigrafe è inse­rita nella spalla destra esterna (vd. figg. 1-2) della così detta «porta di Boiano» (Bovianum) della città romana di Saepinum[14], in Molise, per la quale passava un’antica via armentizia, della quale resta forse una delle più rare tracce di continuità post-medievale nello storico tratturo Pescasseroli-Candela, che in epoca moderna attraversava ancora la più antica città di Altilia (alle pendici del monte Matese, a 3,5 km a nord di Sepino) e proseguiva fra le rovine di Saepinum verso sud-est. La strada principale lastricata, il decumanus, coincideva con l’antico tratturo e at­traversava il foro. L’epigrafe risale all’epoca del regno di Marco Aurelio (169-180 d.C.), dal nome del prefetto del pretorio in essa nominato, M. Basseo Rufo (PIR² B 69), un personaggio originario di Benevento che percorse una brillante carriera militare, partendo dal basso, nota grazie a un’altra iscrizione[15]: prefetto dei vigili nel 168 e in Egitto alla fine dello stesso anno, egli nel 169, prima della morte di L. Vero, subentrò al prefetto del pretorio Vittorino e ricoprì tale carica fino al 177 d.C. Nel 173 era presso Sirmium in Pannonia in qualità di prefetto della guardia e dunque è probabile che l’epigrafe risalga agli anni 169-172, a circa duecento anni dopo la costruzione delle mura finanziate da Tiberio.

Essa contiene di seguito la trascrizione di tre lettere che denuncia­no i soprusi a cui erano sottoposti i pastori transumanti di passaggio in quell’area, incise in ordine cronologico inverso, dalla più recente, contenente le ingiunzioni dei prefetti alle autorità locali, all’istanza ini­ziale d’intervento, sollecitato dagli allevatori di bestiame (conductores) nei confronti di un certo Septimianus, un impiegato della cancelleria imperiale, il quale si rivolge a sua volta a Cosmus, impiegato nel dipar­timento delle finanze (libertus a rationibus) e collibertus di Septimia­nus, perché sulla base del suo rapporto ricorresse ai prefetti del pretorio per porre fine al tumultus in quella zona. Gli allevatori, fra i quali c’e­rano anche conductores delle greggi imperiali[16] (ma l’interpretazione è controversa, vd. infra), denunciavano soprusi e rapine nei confronti dei loro pastori e del bestiame, nel corso del loro passaggio, da parte di magistrati e stationarii dei centri di Bovianum e Saepinum, che in­crociavano quegli itinera callium, ossia la rete tratturale che doveva collegare i pascoli appenninici con quelli apuli. Evidentemente costoro sottoponevano a rudi controlli i transumanti o abusavano effettivamente del loro potere. I locali per parte loro affermavano che tra i pecorai si trovavano schiavi fuggitivi e animali da soma provenienti da abigeato, il che giustificava le azioni di polizia e, forse, conseguenti arresti e se­questri di capi di bestiame. Proprio a quegli anni risale una generalis epistula a firma di Marco e Commodo, che prescriveva il divieto alla presenza di fuggitivi fra i pastori (ne fugitivi admittantur in saltus) e la caccia ad essi da parte dei milites stationarii[17]. Nei tumulti che la si­tuazione doveva provocare sarebbero stati danneggiati anche i pecorai dell’imperatore, che avrebbero perso degli animali[18]. È proprio questo rischio di danno diretto alla res dominica (detrimentum) che sembra in effetti costituire il fattore determinante dell’azione dei pretori. Essi rivolgono un’admonitio scritta alle autorità locali incriminate, le quali, stando alle parole di Septimianus, non mostravano alcun timore neppu­re dell’intervento dei prefetti. Evidentemente, i magistrati di Saepinum, che pure avevano diritto d’intervenire nel controllo delle greggi, non potevano però interferire con gli interessi del fisco e per questo doveva essere stata imposta loro anche l’affissione dei rescritti di ammonizione.

Suggestiva risulta l’ipotesi formulata da Corbier (2007, 45-46 n. 82), la quale ritiene che il modulo e la posizione dell’iscrizione, che quasi non ne dovevano consentire la leggibilità neppure in antico, potessero rispondere alla precisa volontà dei magistrati di Saepinum, cui fu im­posta lʼesposizione del testo epigrafico sulla porta della loro città, di ‘boicottare’ in questo modo l’ingiunzione subìta.

Sono numerosi i termini tecnici afferenti alla transumanza presen­ti nell’epigrafe, in particolare alle figure istituzionali coinvolte: i con­ductores* greges oviaricorum, che è possibile identificare nei grandi proprietari di greggi, che versavano la scriptura e avevano così libero accesso ai pascoli, sebbene sia molto più probabile che si tratti di con­ductores di greggi imperiali oppure di appaltatori privati delle greges imperiali: si ipotizza, infatti, che la scriptura* non fosse più in uso[19] all’epoca di Marco Aurelio, quando i terreni pascolivi dovevano essere ormai passati per la gran parte nel patrimonium principis (Laffi 1965, 187) e gestiti attraverso la locatio o conductio; l’a rationibus, una sorta di ministro delle finanze con responsabilità amministrative e finanziarie di tutela dei conductores; gli stationarii*, termine che doveva designa­re degli ufficiali municipali o dei milites stationarii, secondo Corbier (1991, 170), una sorta di gendarmeria incaricata e dell’ordine pubblico e di controlli fiscali, inerenti alla professio dei capi di bestiame. Meno chiare sono invece le relazioni fra le lagnanze dei conductores e i danni erariali che avrebbero subito ‘anche’ le greggi imperiali, al punto che alcuni studiosi hanno ipotizzato che il bestiame danneggiato fosse ‘solo’ imperiale, identificando cioè i greges oviarici con le oves dominicae successivamente menzionate. Sembra che questa sia l’interpreta­zione più valida, perché è quella in base a cui risultano congruenti tutti gli elementi presenti nel testo epigrafico. I conductores qui menzionati dovevano essere appaltatori privati delle greggi imperiali (poco convin­cente l’ipotesi che fossero comprese anche le greggi di privati), i quali assumevano stagionalmente e autonomamente pastori e bestie da soma (qui posti sotto accusa e sequestro) per la transumanza. Si trovavano perciò in una posizione di vantaggio dovendosi rivolgere a un’autorità giuridica. La tutela dei conductores, che rientrava in quella del libero accesso e circolazione sui calles, spettava al liberto a rationibus, men­tre quella del fiscus ai prefetti del pretorio, che vengono qui chiamati in causa proprio in quanto il detrimentum arrecato ai conductores (iumen­ta et pastores) coinvolge anche le greggi imperiali (oves dominicae).

Fig. 2 – Porta «di Boiano» a Saepinum: il tratturo attraversava la città

[1] Si tratta della proposta d’integrazione avanzata da A. Degrassi (Laffi 1965, 180), sebbene l’epigrafe presenti in questo punto uno spazio che, almeno allo stato attuale del supporto, risulta pressoché liscio.

[2] Ci si discosta in questo punto dall’ed. di Laffi, inserendo l’integrazione cum proposta già dal Mommsen nell’ed. curata per il CIL, dal momento che sembra necessaria alla sintassi del passo; inoltre la congiunzione potrebbe facilmente essere saltata per il nome che precede (Co/smum) e la preposizione nel successivo conductores.

[3] Qui può rimandare tanto ai greges oviarici quanto ai conductores delle stesse. Vd. Corbier 2007, 22. Nel documento iniziale (III), tuttavia, sembra propria del liberto a rationibus la tutela dei conductores, compresa nella cura della circolazione delle greggi sui calles, mentre di interesse e pertinenza dei prefetti del pretorio è la questione della iniuria fisci.

[4] Laffi (1965, 185-186 n. 23) intende in re presenti nel senso che le lamentele dei conductores erano state raccolte sui luoghi stessi delle controversie. Così pure Corbier 1991, 176: «sur place».

[5] Il quod doveva collegarsi, nella lettera originale di Settimiano, a un verbo (posto forse dopo habent) che reggesse la proposizione dipendente e i complementi iumenta et pastores, anche perché il successivo dicentes è congiunto a stationarii e magistratus e non certo a conductores. Viene supplito da alcuni editori un retineant (Laffi 1965, 189 n. 37), anche se Plaut. Truc. 144 utilizza in analogo contesto il semplice capere per indicare l’atto del sequestro. Si traduce, dunque, secondo questa costruzione dell’ampio periodo: Cum conductores gregum … quererentur … iniuriam se accipere … eo quod (stationarii et magistratus) iumenta et pastores , dicentes… et (quod) oves quoque dominicae pereant.

[6] In questa lezione ci si discosta dall’ed. di Laffi, che riporta [diffu]giant (già di Buonocore) perché, a meno che non sia stata ritoccata la fotografia realizzata dall’allora Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi e del Molise e riprodotta dallo stesso Laffi nel suo articolo (Laffi 1965), si legge chiaramente la parola pereant (alla r. 19), preceduta da due lettere che non si distinguono, forse un preverbio (de-?) o il numerale dei capi di bestiame imperiale morti negli scontri. All’epoca della rilettura autoptica di Laffi, l’epigrafe pare avesse perso gran parte della rubricatura, per cui lo studioso riusciva a leggere con una certa sicurezza solo un CIANT o GIANT, ma non si capisce allora perché avesse scartato la lezione pereant visibile nella foto (Laffi 1965, 179). Si sbaglia invece Skydsgaard 1988 nel riportare che fra habent e dicentes si leggerebbe nell’epigrafe bipicideant (44, n. 6), dal momento che i due verbi sono incisi di seguito senza spazio.

[7] Nell’epigrafe si legge effettivamente habeamus (riportato da Laffi), che alcuni editori correggono in habe(b)amus, intervento necessario, considerando la consecutio temporum e il seguito della lettera.

[8] Si traduce in questo modo e congetturalmente il testo epigrafico, essendo evidente – come già osservato – che il verbo della dipendente da quod è caduto e, molto probabilmente, doveva indicare un’azione di requisizione/sequestro (vd. nota precedente).

[9] L’espressione si riferisce alle bestie da soma, utilizzate per il trasporto di attrezzi, merci e vettovaglie, e ai pastori assunti stagionalmente dai conductores per la transumanza. Com’è logico del resto pensare, i conductores dovevano provvedere personalmente all’organizzazione della transumanza. Per quest’uso verbale vd., s.v. conduco, TLL IV 159, 61-64. Non ha quindi senso l’osservazione riportata da Corbier 2007, 45 n. 79 («i rappresentanti del principe avrebbero dato in affitto ai conductores delle greggi delle cavalle rubate e degli schiavi fuggitivi»), dal momento che iumenta e pastores non appartenevano ai greges oviarici imperiali. Del resto, se pastori e giumenti fossero appartenuti al complesso delle greggi di cui il conductor assumeva l’appalto, l’espressione sarebbe risultata tautologica (conductores…quos conductos habent). Per quest’uso in analogo contesto, cfr. Varro rust. 3, 1, 8 haec (scil. agrestis pastio) nota et nobilis, quod et pecuaria appellatur et multum homines locupletes ob eam rem aut conductos aut emptos habent saltus: «questo tipo di pastorizia è noto e famoso, dato che si chiama anche ‘pecuaria’ e per essa sono molto spesso uomini ricchi a prendere in locazione o a comprare appezzamenti destinati al pascolo». Sul passo dell’epigrafe vd. pure Vera 2002, 248 n. 33.

[10] Secondo Corbier (2007, 21) l’avverbio quoque qualifica solo la parola oves che lo precede, ragion per cui la studiosa (che intende: «anche delle pecore, che erano di proprietà del principe») sostiene che i greges oviarici, di cui non è specificato il proprietario, dovessero appartenere tanto a privati quanto alla proprietà imperiale: «il riferimento […] alle oves quoque dominicae va letto come un argomento supplementare utilizzato probabilmente dai conductores stessi e ripreso da Septimianus per sottolineare la gravità delle conseguenze delle vessazioni imposte dai magistrati e dagli stationarii». Invece, se quoque è posto in relazione con gli altri danni, quelli subiti da giumenti e pastori e si intende che «anche le pecore del principe» erano vittime dell’incidente che si creava, si deve dedurre che, secondo l’interpretazione ‘vulgata’ del contenuto dell’epigrafe, tutte le greggi di ovini appartenessero alla proprietà imperiale e, dunque, che gli appaltatori fossero conductores gregum dominicorum. Corbier argomenta la sua tesi, ma vi è l’impressione che non dia il giusto peso alla circostanziale ne res dominica detrimentum pateretur, con la quale l’adiutor Septimianus sembra concentrare i propri interessi o quelli del suo destinatario, il colliberto imperiale Cosmus, esclusivamente nella tutela del fiscus.

[11] Meno probabile sembra il valore condizionale-eventuale del cum, ancorché proposto, tenendo conto del seguito della lettera.

[12] Per l’ampia bibliografia sull’epigrafe, oltre al ricco studio con edizione di Laffi 1965, cfr.: Grenier 1905, 307-309; Hammerstein 1975, 43-46; Pasquinucci 1979, 155-157; Corbier 1983; Corbier 1988, 169-173; 175-176; Skydsgaard 1988, 15-16; 44-45, n. 3; Corbier 1991, 169-174; Corbier 2007, 15-16, 21-23; Lo Cascio 2000; Santillo Frizell 2010, 48-51. Il testo è edito anche in P.F. Girard – F. Senn, Les lois des Romains, Napoli 1977, 389-391, n. 10. Traduzione inglese e commento in Frayn 1984, 176-179.

[13] L’epigrafe, dopo una prima edizione provvisoria, sarebbe stata infatti pubblicata nel vol. IX del CIL (1883), rivista però dal Dressel dopo una indagine autoptica più accurata, che non restituì, tuttavia, un testo molto più sicuro.

[14] Il nome sannita dell’abitato, Saipins, è riconducibile a saeptum, «recinto» e ne conferma il legame stretto con l’attività pastorale. Cfr. Santillo Frizzel 2010, 349: «L’insediamento più antico, fortificato e situato su un’altura, risale all’epoca sannita. Nella valle ai suoi piedi si sviluppava il sentiero che, nel XV secolo, fu denominato Regio Tratturo 7. […] Quando i Romani conquistarono l’entroterra e ne presero in mano l’economia, l’insediamento fu trasferito a valle. La città romana di Saepinum era in età augustea municipium cum suffragio, vale a dire che i suoi abitanti avevano la cittadinanza romana e il diritto ad ambire alle cariche pubbliche a Roma».

[15] Più recentemente, il suo cursus è stato dettagliatamente descritto, con raccolta completa della documentazione prosopografica, da G. Migliorati, Iscrizioni per la ricostruzione storica dell’Impero romano da Marco Aurelio a Commodo, Milano 2011, 452-456.

[16] Questa l’interpretazione più recente, avanzata da Corbier nel 1983 e sostenuta anche successivamente (Corbier 2007, 16, 21), contro quella ‘tradizionale’, secondo cui non una parte, ma la totalità delle greggi dovessero essere di proprietà imperiale (oves dominicae). La diversa interpretazione poggia sul valore da dare all’avverbio quoque nel terzo e più antico documento, per cui vd. comm. ad loc. e cfr. Corbier 2007, 22.

[17] Cfr. Ulp. dig. 11, 4, 1 Senatus censuit ne fugitivi admittantur in saltus neque protegantur a vilicis vel procuratoribus possessorum et multam statuit; dig. 11, 4, 4 Paulus libro primo sententiarum. Limenarchae et stationarii fugitivos depraehensos recte in custodiam retinent.

[18] Santillo Frizzell 2010, 50: «Non è difficile immaginare la scena dei funzionari corrotti di Sepino mentre discutono con i pastori, facendo loro perdere il controllo sugli animali, che si disperdono, mentre complici subalterni li fanno sparire».

[19] Ma non pensava così Grenier (1905, 308), il quale sostiene che gli stationarii menzionati nell’iscrizione, residenti a Saepinum o Bovianum, fossero gli agenti responsabili dell’esazione della scriptura e che questa fosse appaltata ai pubblicani, dai quali soltanto dipendevano gli stationarii: «ces fonctionnaires ne sont pas sous la dépendance du ministre du trésor impérial. Ils n’auraient pas osé sans doute se faire les complices d’exactions préjudiciables au Trésor».

Termini presenti nel glossario: callis, conduco, conductor, pecuarius, saltus, scriptura, stationarius.