Ad principis iustitiam pertinet omn[em peraeque tollere que] […] / […] relam, maxime ubi de publico et privat[o commodo agitur et] / inolita renovare mandata si [qui homines scelerati fraudolento] / gaudere ben<e>ficio mutationis [cupiunt temporumque lapsu et] vici<s>situdine prop<r>i<i> comm[odi causa abuti] / quae intimius haventes in pe[ctore nostro sancimus hac op]/portuna et necessaria constitutione sa[croque omni tem]/pore per loca praefigendo cancellarii n(ost)ri auc[toritate edicto qui] / professa pecuaria regali derelicto transitu [tramite de]vio arbitrali directione transferre [ausi fuerint vel ex]/tra designatos et stationales cal[les per campum vel sil]vam pasturam et mansionem facere [vel etiam ex lege cer]<t>um numerum professi augere peco[ra nisi quis vel] diplomatis annotationem exhiben[tis iusto auxilio] / vel inventa ratione defende[tur criminali id frau]de et dolo factum p<o>enali sciant [eosque ex legis tenore] puniendos praecipimus coque[rendosque ut praecipit di]valis costitutio qu[oniam maximopere convenit nostrae] / equitati et boni publ[ici rationibus ut sacris constitutioni]/bus inviolata ser[vetur firmitas – – – ] / sis bene com[- – -] / publici [ – – -] / tur [- – -] / s [- – -]
Spetta alla giustizia di chi governa risolvere senza differenza alcuna tutte le istanze di reclamo, soprattutto quando si tratta del bene pubblico e privato, e rinnovare disposizioni radicate, se taluni criminali aspirano a godere di un fraudolento beneficio di alterazione (di esse) e ad approfittare per il proprio utile del decorso del tempo e dei suoi mutamenti; in virtù di tali principi, radicati nel nostro animo, con questa opportuna e necessaria disposizione di legge ed editto a valere in perpetuo e da affiggere nei luoghi (preposti) per l’autorità del nostro cancelliere, sanciamo che coloro i quali avranno osato, abbandonato il percorso regio, trasferire le greggi dichiarate con un percorso[1] arbitrario per un sentiero discosto, o che avranno pascolato e fatto sostare il gregge, al di fuori dei tratturi designati e adibiti a riposi, in un campo o nel bosco, o ancora quelli che in base alla legge abbiano denunciato un determinato numero di capi e lo abbiano poi aumentato, fatta salva la propria difesa in virtù o del lecito supporto di un documento ufficiale recante annotazione o di una qualche valida motivazione, sappiano che tali azioni ricadono nella frode criminale e nell’ambito del dolo d’imputabilità penale, e disponiamo che costoro a tenore di legge si debbano punire e perseguire secondo quanto dispone la costituzione imperiale, poiché spetta in massimo grado alla nostra giustizia e agli interessi del bene pubblico che si mantenga inviolata la stabilità per le nostre sacre costituzioni…
– L’epigrafe[2] riveste un grande valore documentario nella misura in cui costituisce l’unica testimonianza di rilievo della pratica dell’allevamento transumante nell’età tardoantica. Ancorché prova isolata della permanenza del fenomeno nel periodo delle invasioni barbariche, essa ha alimentato la tesi continuista, degli storici cioè, come Emilio Gabba, i quali sostengono che la transumanza perdurò sin dall’antichità, pur subendo diverse trasformazioni nel corso dei secoli, al punto che i moderni tracciati tratturali insisterebbero in alcuni casi su direttrici armentizie risalenti a epoca romana. Il valore documentario del testo epigrafico è però fortemente inficiato, in primo luogo, dalla sua tradizione indiretta. Il Mommsen lo pubblicò nel 1883, desumendone la trascrizione da un manoscritto autografo (De antiquitatibus Frentanorum) di un erudito ed ecclesiastico di origine abruzzese, Giovan Battista Pollidori (nato nel 1695), il quale è noto assieme al fratello Pietro (1687-1748) per aver realizzato nel clima settecentesco della produzione antiquaria napoletana, diverse e acclarate falsificazioni epigrafiche con intento campanilistico. Inoltre, Pollidori asserisce di aver a sua volta desunto il testo da un opuscolo manoscritto del giureconsulto Virgilio Caprioli[3]. Oltre a questa fonte, Pollidori cita un trattato sulla Dogana delle pecore (de dogana regia pecudum et doganariis) di un certo Giulio Nasturzio, presidente della Regia Camera della Sommaria, che da altra fonte[4] sappiamo “antiquitatum scrutator” e sostenitore della tesi che la transumanza moderna avesse origini antiche. Trattandosi di opere, se mai esistite, intanto perdute e di autori certamente interessati a valorizzare il patrimonio delle tradizioni locali e una forma economica che caratterizzava culturalmente quelle aree geografiche, l’ipotesi del falso epigrafico non può essere certo trascurata. Stando al Pollidori che cita Caprioli, l’epigrafe sarebbe stata scoperta presso Termoli, verosimilmente tra il Biferno e Buca, antica città dei Frentani, mentre da Nasturzio riporta che era posta lungo il tracciato di un’antica via consolare e che non era integra già all’epoca del rinvenimento. Un secondo limite al valore documentario dell’epigrafe è rappresentato dall’incertezza relativa alla sua cronologia. Caprioli per primo l’avrebbe attribuita al periodo della dominazione gotica dal riferimento in esso presente alla figura del cancellarius, un amministratore statale sottoposto all’autorità di magistrati superiori, cui per il Samnium e per quell’epoca abbiamo notizia da un’epistola delle Variae di Cassiodoro (11, 36). Ma Crawford (2005, 170, seguito da Iasiello 2007, 250) ha rilevato che l’ufficio del cancellarius è attestato sin dai primi decenni del V secolo e potrebbe riferirsi anche all’epoca della riconquista giustinianea. Anche se qualche dubbio esegetico, dovuto all’antica trascrizione, non è facilmente risolubile, se ne ricostruisce chiaramente il contenuto: in un un’epoca di confusione e di carenza di un saldo potere centrale i pastori transumanti, approfittando della situazione, avevano preso l’abitudine di violare la legge e non percorrevano più le vie armentizie designate, sconfinando sui campi laterali e nei boschi, dove pascolavano le greggi e sostavano. L’editto, evidentemente promulgato su istanza dei danneggiati, ristabilisce il rispetto delle disposizioni relative al transito sulle vie armentizie fissate dal re (regali…transitu). Risulta evidente un tentativo di salvaguardia dell’economia silvo-pastorale e al tempo stesso un interesse di tutela dell’agricoltura. I transumanti trasgressori, definiti homines scelerati, si erano resi colpevoli, inoltre, di un antico abuso, quello di superare il numero dei capi di bestiame dichiarato e immesso nelle calles (professa pecuaria: abbiamo qui l’attestazione più tarda che la pratica della professio* fosse ancora in vigore). Questo ritratto negativo dei pastori, ancorché atavico (equazione pastores = latrones, sulla loro ‘negatività’ nelle fonti antiche vd. Giardina 1989, 78-84), risulta in sintonia con il clima di sospetto e di prevenzione che si ricava dal contenuto di cinque costituzioni raccolte nel Codex Theodosianus (9, 30, 1-5) e datate fra il 364 e il 399, contenenti provvedimenti imperiali (da Valentianiano a Onorio) relativi all’Italia suburbicaria, volti ad arginare rapine e abigeato da parte dei pastori, cui era a tal fine inibito l’uso di cavalli, ristretto solo a funzionari e magistrati imperiali (un’attenta disamina in Migliario 1995). Ad esse va aggiunto un editto del 409 d.C. che vietava ai pastori di portare con sé e allevare bambini (Cod. Theod. 9, 31, 1) – è la pratica dei nutriti – e che conferma la visione del pastore come brigante. Il valore di questa epigrafe – rileva Di Cicco (1992, 25) – «sta non solo nel suo dato informativo circa l’esistenza nel VI secolo delle antiche calles per la transumanza, con il sistema organizzativo che ad esse si connetteva, ma anche e principalmente nel fatto che essa fu recuperata in una zona di transito di greggi che anche in seguito, nell’età moderna, sarebbe stata percorsa da un grande tratturo, per gran parte litoraneo». Il tratturo nei pressi del quale sarebbe avvenuto il rinvenimento è infatti il tracciato del moderno tratturo costiero L’Aquila-Foggia, ma è proprio la menzione di un regalis…transitus, leggi ‘regio tratturo’, a sollevare qualche sospetto di falsificazione. Nella documentazione affine dell’età precedente non si fa mai riferimento, anche in età imperiale, se non a viae e calles publicae, ma oltre all’attributo regalis è il sostantivo transitus che desta qualche sospetto: transitus, a quanto si evince dai lessici del latino tardo e medievale, indica solitamente l’atto del «passaggio» (per cui anche il «diritto di passaggio» e la «morte»), ma non in senso materiale la «via di passaggio» o il percorso. Cfr. itinera callium nell’iscrizione della porta di Sepino, dove compare anche l’espressione in tra<n>situ, che potrebbe essere stata rabberciata dal falsario per tradurre, impropriamente, il vocabolo moderno ‘tratturo’.
[1] Per quest’accezione, che sembra preferibile in ragione del contesto, cfr. Mittellat. Wört. III 686, 50-53.
[2] Cfr. Gabba 1985, 383; Crawford 2005, 167-171; Iasiello 2007, 247-251, 301-302; sulla transumanza nell’alto medioevo vd. Clementi 1984.
[3] Originario di Vasto (1548-1608), aveva studiato a Napoli ed esercitato lì la sua professione. Era in seguito rientrato nella sua terra, dove aveva impiantato una stamperia (1598) e raccolto una cospicua biblioteca. Un suo manoscritto De Histonii Antiquitatibus, andato purtroppo perduto, conteneva forse notizie sull’epigrafe.
[4] L’opera De subfeudis Baronum et investituris Feudorum di Marino Freccia (Ravello, 1503 – Napoli, 1566), stampata una prima volta a Napoli nel 1554 presso l’officina di M. Cancer. Il passo latino del trattato è riportato da Crawford (2005, 173-178) con traduzione inglese.
Termini presenti nel glossario: callis, pecuarius, stationalis.
Ad principis iustitiam pertinet omn[em peraeque tollere que] […] / […] relam, maxime ubi de publico et privat[o commodo agitur et] / inolita renovare mandata si [qui homines scelerati fraudolento] / gaudere ben<e>ficio mutationis [cupiunt temporumque lapsu et] vici<s>situdine prop<r>i<i> comm[odi causa abuti] / quae intimius haventes in pe[ctore nostro sancimus hac op]/portuna et necessaria constitutione sa[croque omni tem]/pore per loca praefigendo cancellarii n(ost)ri auc[toritate edicto qui] / professa pecuaria regali derelicto transitu [tramite de]vio arbitrali directione transferre [ausi fuerint vel ex]/tra designatos et stationales cal[les per campum vel sil]vam pasturam et mansionem facere [vel etiam ex lege cer]<t>um numerum professi augere peco[ra nisi quis vel] diplomatis annotationem exhiben[tis iusto auxilio] / vel inventa ratione defende[tur criminali id frau]de et dolo factum p<o>enali sciant [eosque ex legis tenore] puniendos praecipimus coque[rendosque ut praecipit di]valis costitutio qu[oniam maximopere convenit nostrae] / equitati et boni publ[ici rationibus ut sacris constitutioni]/bus inviolata ser[vetur firmitas – – – ] / sis bene com[- – -] / publici [ – – -] / tur [- – -] / s [- – -]
Spetta alla giustizia di chi governa risolvere senza differenza alcuna tutte le istanze di reclamo, soprattutto quando si tratta del bene pubblico e privato, e rinnovare disposizioni radicate, se taluni criminali aspirano a godere di un fraudolento beneficio di alterazione (di esse) e ad approfittare per il proprio utile del decorso del tempo e dei suoi mutamenti; in virtù di tali principi, radicati nel nostro animo, con questa opportuna e necessaria disposizione di legge ed editto a valere in perpetuo e da affiggere nei luoghi (preposti) per l’autorità del nostro cancelliere, sanciamo che coloro i quali avranno osato, abbandonato il percorso regio, trasferire le greggi dichiarate con un percorso[1] arbitrario per un sentiero discosto, o che avranno pascolato e fatto sostare il gregge, al di fuori dei tratturi designati e adibiti a riposi, in un campo o nel bosco, o ancora quelli che in base alla legge abbiano denunciato un determinato numero di capi e lo abbiano poi aumentato, fatta salva la propria difesa in virtù o del lecito supporto di un documento ufficiale recante annotazione o di una qualche valida motivazione, sappiano che tali azioni ricadono nella frode criminale e nell’ambito del dolo d’imputabilità penale, e disponiamo che costoro a tenore di legge si debbano punire e perseguire secondo quanto dispone la costituzione imperiale, poiché spetta in massimo grado alla nostra giustizia e agli interessi del bene pubblico che si mantenga inviolata la stabilità per le nostre sacre costituzioni…
– L’epigrafe[2] riveste un grande valore documentario nella misura in cui costituisce l’unica testimonianza di rilievo della pratica dell’allevamento transumante nell’età tardoantica. Ancorché prova isolata della permanenza del fenomeno nel periodo delle invasioni barbariche, essa ha alimentato la tesi continuista, degli storici cioè, come Emilio Gabba, i quali sostengono che la transumanza perdurò sin dall’antichità, pur subendo diverse trasformazioni nel corso dei secoli, al punto che i moderni tracciati tratturali insisterebbero in alcuni casi su direttrici armentizie risalenti a epoca romana. Il valore documentario del testo epigrafico è però fortemente inficiato, in primo luogo, dalla sua tradizione indiretta. Il Mommsen lo pubblicò nel 1883, desumendone la trascrizione da un manoscritto autografo (De antiquitatibus Frentanorum) di un erudito ed ecclesiastico di origine abruzzese, Giovan Battista Pollidori (nato nel 1695), il quale è noto assieme al fratello Pietro (1687-1748) per aver realizzato nel clima settecentesco della produzione antiquaria napoletana, diverse e acclarate falsificazioni epigrafiche con intento campanilistico. Inoltre, Pollidori asserisce di aver a sua volta desunto il testo da un opuscolo manoscritto del giureconsulto Virgilio Caprioli[3]. Oltre a questa fonte, Pollidori cita un trattato sulla Dogana delle pecore (de dogana regia pecudum et doganariis) di un certo Giulio Nasturzio, presidente della Regia Camera della Sommaria, che da altra fonte[4] sappiamo “antiquitatum scrutator” e sostenitore della tesi che la transumanza moderna avesse origini antiche. Trattandosi di opere, se mai esistite, intanto perdute e di autori certamente interessati a valorizzare il patrimonio delle tradizioni locali e una forma economica che caratterizzava culturalmente quelle aree geografiche, l’ipotesi del falso epigrafico non può essere certo trascurata. Stando al Pollidori che cita Caprioli, l’epigrafe sarebbe stata scoperta presso Termoli, verosimilmente tra il Biferno e Buca, antica città dei Frentani, mentre da Nasturzio riporta che era posta lungo il tracciato di un’antica via consolare e che non era integra già all’epoca del rinvenimento. Un secondo limite al valore documentario dell’epigrafe è rappresentato dall’incertezza relativa alla sua cronologia. Caprioli per primo l’avrebbe attribuita al periodo della dominazione gotica dal riferimento in esso presente alla figura del cancellarius, un amministratore statale sottoposto all’autorità di magistrati superiori, cui per il Samnium e per quell’epoca abbiamo notizia da un’epistola delle Variae di Cassiodoro (11, 36). Ma Crawford (2005, 170, seguito da Iasiello 2007, 250) ha rilevato che l’ufficio del cancellarius è attestato sin dai primi decenni del V secolo e potrebbe riferirsi anche all’epoca della riconquista giustinianea. Anche se qualche dubbio esegetico, dovuto all’antica trascrizione, non è facilmente risolubile, se ne ricostruisce chiaramente il contenuto: in un un’epoca di confusione e di carenza di un saldo potere centrale i pastori transumanti, approfittando della situazione, avevano preso l’abitudine di violare la legge e non percorrevano più le vie armentizie designate, sconfinando sui campi laterali e nei boschi, dove pascolavano le greggi e sostavano. L’editto, evidentemente promulgato su istanza dei danneggiati, ristabilisce il rispetto delle disposizioni relative al transito sulle vie armentizie fissate dal re (regali…transitu). Risulta evidente un tentativo di salvaguardia dell’economia silvo-pastorale e al tempo stesso un interesse di tutela dell’agricoltura. I transumanti trasgressori, definiti homines scelerati, si erano resi colpevoli, inoltre, di un antico abuso, quello di superare il numero dei capi di bestiame dichiarato e immesso nelle calles (professa pecuaria: abbiamo qui l’attestazione più tarda che la pratica della professio* fosse ancora in vigore). Questo ritratto negativo dei pastori, ancorché atavico (equazione pastores = latrones, sulla loro ‘negatività’ nelle fonti antiche vd. Giardina 1989, 78-84), risulta in sintonia con il clima di sospetto e di prevenzione che si ricava dal contenuto di cinque costituzioni raccolte nel Codex Theodosianus (9, 30, 1-5) e datate fra il 364 e il 399, contenenti provvedimenti imperiali (da Valentianiano a Onorio) relativi all’Italia suburbicaria, volti ad arginare rapine e abigeato da parte dei pastori, cui era a tal fine inibito l’uso di cavalli, ristretto solo a funzionari e magistrati imperiali (un’attenta disamina in Migliario 1995). Ad esse va aggiunto un editto del 409 d.C. che vietava ai pastori di portare con sé e allevare bambini (Cod. Theod. 9, 31, 1) – è la pratica dei nutriti – e che conferma la visione del pastore come brigante. Il valore di questa epigrafe – rileva Di Cicco (1992, 25) – «sta non solo nel suo dato informativo circa l’esistenza nel VI secolo delle antiche calles per la transumanza, con il sistema organizzativo che ad esse si connetteva, ma anche e principalmente nel fatto che essa fu recuperata in una zona di transito di greggi che anche in seguito, nell’età moderna, sarebbe stata percorsa da un grande tratturo, per gran parte litoraneo». Il tratturo nei pressi del quale sarebbe avvenuto il rinvenimento è infatti il tracciato del moderno tratturo costiero L’Aquila-Foggia, ma è proprio la menzione di un regalis…transitus, leggi ‘regio tratturo’, a sollevare qualche sospetto di falsificazione. Nella documentazione affine dell’età precedente non si fa mai riferimento, anche in età imperiale, se non a viae e calles publicae, ma oltre all’attributo regalis è il sostantivo transitus che desta qualche sospetto: transitus, a quanto si evince dai lessici del latino tardo e medievale, indica solitamente l’atto del «passaggio» (per cui anche il «diritto di passaggio» e la «morte»), ma non in senso materiale la «via di passaggio» o il percorso. Cfr. itinera callium nell’iscrizione della porta di Sepino, dove compare anche l’espressione in tra<n>situ, che potrebbe essere stata rabberciata dal falsario per tradurre, impropriamente, il vocabolo moderno ‘tratturo’.
[1] Per quest’accezione, che sembra preferibile in ragione del contesto, cfr. Mittellat. Wört. III 686, 50-53.
[2] Cfr. Gabba 1985, 383; Crawford 2005, 167-171; Iasiello 2007, 247-251, 301-302; sulla transumanza nell’alto medioevo vd. Clementi 1984.
[3] Originario di Vasto (1548-1608), aveva studiato a Napoli ed esercitato lì la sua professione. Era in seguito rientrato nella sua terra, dove aveva impiantato una stamperia (1598) e raccolto una cospicua biblioteca. Un suo manoscritto De Histonii Antiquitatibus, andato purtroppo perduto, conteneva forse notizie sull’epigrafe.
[4] L’opera De subfeudis Baronum et investituris Feudorum di Marino Freccia (Ravello, 1503 – Napoli, 1566), stampata una prima volta a Napoli nel 1554 presso l’officina di M. Cancer. Il passo latino del trattato è riportato da Crawford (2005, 173-178) con traduzione inglese.
Termini presenti nel glossario: callis, pecuarius, stationalis.
