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inscriptus a um [in priv. + scriptus] agg. in ambito fiscale, di un bene non dichiarato al pubbli­cano, non registrato per la tassa­zione: Lucil. 722 Facit idem quod illi qui inscriptum e portu expor­tant clanculum, ne portorium dent Fa la stessa cosa che fanno quelli che esportano furtivamente una merce non dichiarata, per non pa­gare il dazio doganale; Varro rust. 2, 1, 16 greges … ad publicanum profitentur (scil. opiliones), ne, si inscriptum pecus paverint, lege censoria conmittant dichiarano i capi di bestiame dinanzi al pubbli­cano, per evitare di incorrere nella violazione della legge censoria, se fanno pascolare gregge non de­nunciato.

 


 

– Le merci e i beni non dichiarati dinanzi al pubblicano erano detti improfessi, secondo quanto si ricava da una delle declamazioni minori psudo-quintilianee (Quint. decl. 341 res furtiva improfessa apud pu­blicanos) e il termine corrisponde alla definizione di inscriptus, «non registrato per la tassazione», che è utilizzato con questa accezione tec­nico-fiscale solo da Lucilio in riferimento al portorium e da Varrone (rust. 2, 1, 16) per la scriptura. Sulla prassi e le sanzioni previste per questo illecito, che erano disciplinate dalle leggi censorie, non abbiamo notizie precise. La declamazione pseudo-quintilianea è basata proprio sulla discussione in merito alla liceità del sequestro da parte dei publi­cani di un bene imprecisato, che non è stato denunciato, proveniente però da un furto[1]. Per il pecus inscriptum, invece, la prima attestazio­ne utile viene dal passo plautino del Truculentus (139-151), dal quale è possibile dedurre[2], pur nell’uso ironico e metaforico del linguag­gio nella breve scena fra adulescens e ancella della meretrix, che, se qualche animale non registrato era sorpreso a pascolare, poteva essere confiscato. Solo una testimonianza più tarda di Ulpiano, che ripropone però l’interpretazione del giurista d’età augustea Labeone in merito ad alcune estensioni dell’antica Lex Aquilia, offre un riscontro alla notizia plautina del sequestro del pecus da parte del pubblicano preposto, in un caso analogo di requisizione per apparente violazione della legge fisca­le (contra legem vectigalis):

Ulp. dig. 47, 8, 2, 20 Si publicanus pecus meum abduxerit, dum putat contra legem vectigalis aliquid a me factum: quamvis erraverit, agi tamen cum eo vi bonorum raptorum non posse Labeo ait: sane dolo caret: si tamen ideo inclusit, ne pascatur et ut fame periret, etiam utili lege Aquilia.

Se il pubblicano ha sequestrato il mio bestiame ritenendo che abbia commesso qualche infrazione della legge fiscale: anche nel caso in cui questi abbia commesso un errore, secondo Labeone non si può agire contro di lui in virtù dell’azione relativa ai beni sottratti con violenza; se tuttavia lo requisì per non farlo pascolare e farlo morire di fame, si potrà agire contro di lui anche con l’azione utile derivante dalla Legge Aquilia.

La situazione sembra analoga a quella del pignoramento imposto agli armenti da un magistrato municipale, il quale, avendo rinchiuso gli animali e impedito al proprietario di foraggiarli, ne provocò la morte[3]. Anche qui è contemplato il caso, che sembra corrispondere a quello denunciato dal personaggio plautino, di una requisizione illegittima. Il progressivo allargamento della tutela aquiliana[4], a cui si fa riferimento nel passo del Digesto, potrebbe dunque aver colmato un vuoto norma­tivo, che all’epoca di Plauto comportava eccessivo potere e margine d’abuso per i pubblicani scripturarii.

[1] Quint. decl. 341, thema, Quod quis per publicanos improfessum transtulerit, commissum sit. Quidam rem furtivam transtulit per publicanos, non professus est. Deprehensa res est. Publicani cum domino contendunt. Illi tamquam commissam rem vindicant, ille tamquam suam.

[2] Per l’esame del passo e del lessico specifico in esso presente si rinvia a Lagioia 2017.

[3] Ulp. dig. 9, 2, 29, 7 cum pecudes aliquis (scil. magistratus municipalis) pignori cepisset et fame eas necavisset … item si dum putat se ex lege capere pignus, non ex lege ceperit et res tritas corruptasque reddat, dicitur legem Aquiliam locum habere.

[4] Sulla complessa questione relativa al nucleo originario della Lex Aquilia (d’incerta datazione, tra IV-II sec. a.C.) e l’allargamento della sua tutela, in cui rientrano simili disposizioni, vd. L. Desanti, La legge Aquilia. Tra verba legis e interpretazione giurisprudenziale, Torino, 2015 (a p. 72 i due passi di Ulpiano).