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pecuarius a um [pecu] agg. di gregge, armentizio: Varro rust. 2, 2, 1 pecuaria quaestio; 2, 10, 10 Is enim (= magister pecoris) sine litteris idoneus non est, quod ra­tiones dominicas pecuarias conficere nequiquam recte potest. Chi è analfabeta non è adatto a que­sto compito, perché non potrebbe compilare i registri contabili del suo padrone; 3, 1, 8 agrestis pa­stio, nota et nobilis, quod et pe­cuaria appellatur [forse sost., ma cf. Colum. 8, 1, 2 villaticae pa­stiones sicut pecuariae]; Sall. hist. frg. 3, 98 B, 6 deinceps monet in <l>axiores agros magisque pe­cuarios ut egrediantur ubi … auger<e>tur numerus lectis viri<s> li esorta poi a spostarsi in terre più vaste e più ricche di bestiame, dove potessero accrescere i loro effettivi con uomini scelti; Apul. met. 10, 30, 2 (adulescens) in modum [Paridis] Frygii pastoris … pecuarium simulabat magiste­rium alla maniera del pastore della Frigia … fingeva il ruolo di capo pastore; Colum. 7, 12 Pecuarius canis; 8, 1 pecuariae negotiationis … ratio; Porph. Hor. epist. 2, 2, 177 est enim Calabria praeter ce­teros reditus etiam pecuaria et la­narum mollium ferax la Calabria, fra le altre rendite, è anche ricca di pascoli e di morbide lane; etc. in partic., res pecuaria allevamento del bestiame: Plaut. Truc. 147 res pecuaria; Cic. Cluent. 198 qui in agro Larinati praedia, qui nego­tia, qui res pecuarias habent tutti coloro che nel territorio di Larino hanno dei poderi, degli affari e de­gli allevamenti di bestiame; ma in Cic. Quinct. 3, 12 Erat ei pecuaria res ampla Possedeva una considerevole attività di allevamento (o bestiame in abbondanza, numerosi capi); Varro rust. 1, 1, 11; 2, praef. 6 de re pecuaria breviter ac summatim percurram; 2, 1, 26 pastores … puerperio familiam faciunt maiorem et rem pecuariam fructuosiorem i pastori con la fi­gliolanza accrescono la famiglia e rendono l’allevamento più fruttuoso; 3, 1, 9; Plin. nat. 10, 21.
‖ pecuaria ae sost. f. 1. greg­ge, mandria, armento: Varr. rust. 2, praef. 6 et ipse pecuarias habui grandes, in Apulia oviarias et in Reatino equarias io stesso ho pos­seduto grandi mandrie, di pecore in Apulia e di cavalli nel Reatino (2, praef. 6 pecuarias … magnas); 2, 1, 3 non quo non ego pecuarias in Italia[m] habeam, sed non om­nes qui habent citharam sunt citharoedi non che non avessi greg­gi in Italia, ma non tutti quelli che hanno una cetra la sanno anche suonare; 2, 2, 2 dicam de primige­nia pecuaria parlerò del bestiame (o dell’allevamento, vd. infra, 2) primitivo (= i primi animali addomesticati dall’uomo); 3, 2, 13: duo enim genera cum sint pastionum, unum agreste, in quo pecuariae sunt, alterum villaticum, in quo sunt gallinae ac columbae et apes et cetera, quae in villa solent pasci vi sono due generi di pascoli, uno dell’agro incolto, nel quale sono le greggi, l’altro della fattoria, nelquale vi sono galline, colombe, api e gli altri animali che si alleva­no di solito in una fattoria. 2. allevamento del bestiame, pastorizia: Cic. Manil. 5, 15 Nam cum hostium copiae non longe absunt, etiam si irruptio nulla facta est, tamen pe­cuaria relinquitur [ma altri: pecua relinquuntur], agri cultura dese­ritur, mercatorum navigatio con­quiescit quando le truppe nemiche non sono lontane, anche senza una incursione in atto, si lascia l’alle­vamento, si abbandona la coltiva­zione dei campi, s’interrompe il traffico commerciale; Varro rust. 2, 1, 2 cuius nobiles pecuariae in Bruttiis habentur i suoi alleva­menti calabri sono ben noti; qui estis Epirotici pecuariae athletae voi che siete campioni epirotici di pastorizia [ed. min. Keil : pecuari ed. mai. : pecuarii Victorius]; 2, 10, 4 non omnis apta natio ad pe­cuariam non ogni popolo è adat­to alla pastorizia; Suet. Iul. 42, 1 neve pecuarii, qui pecuariam facerent, minus tertia parte pu­berum ingenuorum inter pastores haberent volle che gli allevatori di bestiame avessero tra i loro pastori almeno un terzo di uomini liberi in pubere età.
‖ pecuarius ii sost. m. 1. a. pro­prietario di bestiame, allevatore: Cic. Tull. 19 iste pater familias …, novus arator et idem pecuarius; Verr. II 2, 17 si (Verres) cuiquam ordini sive aratorum sive pecuariorum sive mercatorum probatus sit se Verre è riuscito gradito a qualche ceto, si trattasse di coltivatori, di allevatori di bestiame o di commercianti; II 2, 78 postulo … qui sit is Verrucius, mercator an negotiator an arator an pecua­rius; Deiot. 27 ut (Deiotarus) … etiam optimus pater familias et diligentissimus agricola et pecuarius haberetur guadagnandosi così la fama … anche di ottimo padre di famiglia, di esperto agricoltore e allevatore di bestiame; Cic. Font. 5, 12 unum ex ta<n>to negotiato­rum, colonorum, publicanorum, aratorum, pecuariorum numero testem producant[ur] producano un solo testimone fra la massa di uomini d’affari, coloni, appaltatori d’imposte, agricoltori e allevatori di bestiame; 12, 46 omnes illius provinciae publicani, agricolae, pecuarii, ceteri negotiatores tutti i pubblicani di quella provincia, gli agricoltori, gli allevatori di bestiame e gli altri uomini d’affari; Varro rust. 2, 4, 3 vobis, magnis pecuariis; 3, 17, 9 ut Apuli solent pecuarii facere, qui per calles in montes Sabinos pecus ducunt come sogliono fare i proprietari di bestiame (o pastori? vd. § 4) apu­li, che lungo i tratturi conducono il gregge sui monti della Sabina; b. in partic., grande allevatore (in qualche caso, forse, anche ap­paltatore dei pascoli pubblici): Liv. 10, 23, 13 ex multaticia … pecunia, quam aediles exegerunt pecuariis damnatis, ludi facti col denaro ricavato dalle multe inflitte agli appaltatori dei pascoli pubbli­ci gli edili allestirono i ludi; 10, 47, 4 damnatis aliquot pecuariis; 33, 42, 10 aediles plebis … multos pecuarios ad populi iudicium ad­duxerunt; tres ex his condemnati sunt; 35, 10, 12 multos pecuarios damnarunt; Fest. 276 L. Publicius clivus appellatur, quem duo fra­tres L. M. Publici Malleoli aediles curules pecuaris condemnatis ex pecunia, quam ceperant, munie­runt la salita Publicia prende il nome da due fratelli edili curuli, L. e M. Publicio Malleolo, che vi aprirono una strada con i proventi delle ammende inflitte agli alle­vatori. 2. pubblicano: Ps. Ascon. div. in Caec. p. 196, 20 ‘Manci­pes’ sunt publicanorum principes, Romani homines, qui quaestus sui causa si decumas redimunt, <de­cumani dicuntur>, si portum aut <pascua> [vel <pecora> suppl.] publica, ‘portorii’ aut ‘pecuarii’ gli appaltatori sono esponenti dei pubblicani, cittadini romani, che se appaltano le decime per profit­to, sono chiamati ‘decumani’, se la dogana portuale o i pascoli, ‘por­tori’ o ‘pecuari’. 3. postcl. mer­cante di bestiame minuto (ovini e caprini): Edict. praef. urb., CIL VI 1770, 21 (ca. anno 363) quam (praedam) tribunus … et scriba de pecuariis capere consueverant; Cod. Theod. 14, 4 rubr. de suariis, pecuariis et susceptoribus vini ce­terisque corporatis; 14, 4, 10 pr. suariis pecuarii iungantur; etc.; 4. sopr. in età mediev., semplice preposto agli armenti: pastore, mandriano: Papias pecuarius, armentarius. Antiquitus dicebatur qui modo pecuniosus dicitur; Leo IV homil. PL 115, 682 porcarios, pecuarios et alios pastores.
‖ pecuaria orum sost. n. pl. 1. greggi, armenti, mandrie: Rhet. Her. 4, 34, 46 cum canes funguntur officiis luporum, quoinam praesidio pecua<ria> credemus? quando i cani assolvono le funzio­ni dei lupi, a chi mai affideremo in custodia le greggi?; Varro rust. 2, 1, 8 praeterea a pecuariis ad­diderunt Capram, Haedos, Canes inoltre dagli animali del gregge trassero i nomi (delle costella­zioni) della Capra, dei Capretti, dei Cani; Verg. georg. 3, 64 solve mares; mitte in Venerem pecua­ria primus (cf. ad loc. Serv. auct. non loca, sed ipsa pecora dixit; Schol. Verg. Bern. pecuaria pro ‘pecora’); Gratt. 435; 528; 533; Pers. 3, 9; Calp. ecl. 5, 118; 7, 17 nec mihi, si quis / omnia Lucanae donet pecuaria silvae neppure se mi fosse donato tutto il bestiame dei pascoli lucani; Plin. nat. 6, 66; 8, 27; 33, 84; Stat. silv. 3, 3, 93; Serv. georg. 3, 64 pecuaria ab eo, quod est ‘pecuare’ venit: nam pe­cua, ut ait in Pompeiana Cicero, ab eo quod est ‘pecu’ venit ‘pecuaria’ viene dal (sing. n.) ‘pecua­re’: infatti ‘pecua’, come afferma Cicerone nell’orazione Pompeia­na (Manil. 15), deriva dalla for­ma ‘pecu’; Prisc. periheg. 948-9 complent hanc undique silvae, / inter quas homines pecuaria ditia pascunt; CIL VIII 4508, 22; Gau­frid. Rem. carm. Ling. 69 et nive sublata tondent pecuaria prata; Sigebert. Gembl. comm. Eccl. p. 209, 14 homines, volucres, pecuaria, reptile, pisces. 2. stalle o pa­scoli, dub.: cfr. Serv. auct. georg. 3, 64 ‘pecuaria’ non loca, sed ipsa pecora dixit, ut alibi idem usurpa­vit ‘aestiva’ pro pecoribus, quae in aestivis agunt con ‘pecuaria’ non si è riferito ai luoghi, ma alle bestie stesse, così come altrove ha utilizzato per estensione ‘aestiva’ in riferimento agli animali che si trovano nei ricoveri estivi; Schol. Verg. Bern. georg. 3, 64 Pecuaria, pro pecora. ‘Pecuaria’ enim sunt loca, in quibus pecora sunt, aut ipsa negotiatio. ‘Pecuaria’ sta per ‘pecora’. ‘Pecuaria’ infatti sono i luoghi nei quali si trovano gli animali, ovvero il loro commer­cio; Gloss. L I Ansil. pe 46 Pecua: loca quae pecuaria appellantur ‘pecua’: luoghi che sono chiamati ‘pecuaria’.

 


 

– Il termine pecuarius pone diversi dubbi di accezione, che non sem­pre i contesti d’uso consentono di ‘disambiguare’. Ciò è in parte do­vuto al fatto che il termine ha assunto, nel tempo, significati diversi e più specifici in rapporto con la più articolata regolamentazione giu­ridica della gestione e dell’uso dei pascoli pubblici. Perciò cauta, ma forse poco utile, risulta la scelta di Friedrich Spoth, autore della voce del Thesaurus, il quale ha compreso il termine pecuarius sotto l’ac­cezione generica di coloro “qui pecora habent, custodiunt, pascunt”, che non distingue il semplice pastore dal grande allevatore e non ren­de perciò ragione di una tipologia più specifica di imprenditori, per­lopiù appartenenti al ceto equestre, i quali dovevano essere, in molti casi, proprietari di bestiame ed essi stessi publicani, coinvolti quindi nella gestione in appalto dell’ager publicus destinato al pascolo, nel quale avevano interessi diretti. Anche Paola Botteri[1] in un articolo su pecuarius e scripturarius rileva una serie di aspetti storici utili a inquadrare meglio l’evoluzione dei due termini, ma l’esame non risulta molto convincente in merito a diversi elementi ricavati dal vaglio delle singole testimonianze[2] e pure nella tesi conclusiva, secondo la quale pecuarius e scripturarius sarebbero stati in origine sinonimi e che i pecuarii fossero, nella maggior parte dei casi, esponenti del ceto eque­stre e appaltatori in grado di influenzare e monopolizzare il sistema fiscale dell’ager scripturarius (alzando l’offerta) a discapito dei piccoli allevatori. L’impressione che si ricava dalla lettura del contributo è che l’Autrice sia stata orientata verso questa interpretazione complessiva del termine da un’isolata occorrenza, peraltro molto tarda, riveniente da uno scolio pseudo-asconiano alla Divinatio in Caecilium (§ 10, 33), nel quale si fa esplicita menzione dei pecuarii come pubblicani appaltatori dei pascoli pubblici. Sebbene storicamente fondata, in quanto fu il ceto equestre per tutta l’età repubblicana a gestire il sistema degli appalti nelle sue varie forme[3], soprattutto dell’ager publicus (che in età impe­riale sarebbe in gran parte confluito nella res privata imperiale), la tesi del generale inquadramento dei pecuarii nel novero dei cavalieri publi­cani non è però suffragata dai contesti documentari a noi disponibili; in particolare, né dalle numerose occorrenze ciceroniane del termine, né da quelle altrettanto cospicue di Livio, che menziona i pecuarii come «allevatori» in una serie omogenea di contesti di ammende loro inflitte, fra gli anni 296 e 193, per violazioni non meglio specificate inerenti le loro attività. È ben evidente che in età augustea il problema delle con­danne dei pecuarii dovesse essere ancora una questione nota e scontata sul piano degli aspetti giuridici e fiscali, al punto da non necessitare di ulteriori spiegazioni per il lettore. Livio menziona somme cospicue recuperate dalle multe imposte ai pecuarii – in un caso (33, 42, 10) solo tre individui – dunque dei grandi allevatori, se con la loro multaticia pecunia fu finanziata l’erezione di un tempio consacrato al dio Fauno sull’isola Tiberina. Sulla natura dell’abuso fiscale e delle multae com­minate ai pecuarii, a volersi attenere alle fonti disponibili, non sem­bra ipotizzabile una spiegazione diversa, nonostante un tentativo in tal senso avanzato da Botteri[4], da quella dello sfruttamento dei pascoli pubblici da parte dei ricchi allevatori che, forse, salvaguardavano i loro terreni privati adibiti a pascolo proprio per evitare, d’inverno, di ricor­rere alla costosa transumanza delle greggi. Ovidio (fast. 5, 282-286), proiettando in una consuetudine inveterata la prassi di depascere saltus (dove s’intende, diversamente da Botteri, populi…saltus), accenna a un illecito consistente nel fatto che de vetito quisque parabat opes (v. 282) e aggiunge poenaque nulla fuit (v. 284), da intendere nel senso che esi­stessero leggi disciplinanti l’uso di zone boschive e pascolive dell’agro pubblico, ma che nessuno le rispettava, né vi era un istituto giuridico a tutela degli interessi economici del popolo. Tali norme, abitualmente violate, dovevano essere fissate nell’ambito delle Leggi Licinie-Sestie del 367 a.C. e il malvezzo raccontato da Ovidio dovette perdurare fino all’intervento degli edili plebei Manlio e Lucio Publicio Malleolo nel 238 a.C., che fu decisivo per ristabilire e far applicare l’esazione del­le tasse e la riscossione delle relative sanzioni pecuniarie da parte dei trasgressori (v. 289 multam subiere nocentes). Ovidio non menziona la scriptura, ma l’imposizione delle multe doveva essere diretta conse­guenza della violazione dei contratti di pastura. Del resto, a una trentina d’anni di distanza dall’episodio dei Publicii, abbiamo la conferma plau­tina nel Truculentus (vv. 144 e 146) della sua vigenza. Per i possibili conflitti d’interessi dei publicani, che erano al tempo stesso pecuarii e scripturarii, vd. s.v. publicanus.

[1] Botteri 1978.

[2] Non è convincente, ad esempio, l’idea che negli elenchi ciceroniani di attività professionali, la menzione dei pecuarii rispecchi un criterio gerarchico, dal quale si possa arguire una indicazione implicita di censo (quello equestre): Botteri 1978, 314-316. Anche nell’esegesi di un passo dei Fasti ovidiani (5, 283-289), nel quale si fa menzione di abusi nello sfruttamento dei pascoli pubblici (v. 284 populi depascere saltus) senza la corresponsione dei tributi dovuti al demanio, non risulta convincente il collegamento sintattico (in morem populi | depascere saltus) dal quale si deduce che «le délit est inhérent au régime de la scriptura», quasi che il poeta augusteo riprovasse gli abusi del sistema scripturario e non, invece, il semplice sfruttamento indebito dei pascoli pubblici, senza cioè il versamento dell’imposta dovuta: ibid., 321 n. 1.

[3] Emblematico in tal senso il passaggio di Cic. Verr. II 3, 72 …si publicani, hoc est si equites Romani…

[4] Sulla base di una esegesi poco convincente del passo dei Fasti (5, 283-289) già menzionato, nel quale la studiosa ritiene (Botteri 1977, 321 n. 1) che l’abuso denunciato da Ovidio non consistesse nello sfruttamento dei pascoli pubblici da parte dei privati, ma in abusi legati alla gestione del sistema di esazione della scriptura da parte dei publicani, che si accaparravano gli appalti per la riscossione delle imposte: ibid., 322.