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pensĭo ōnis [pendĕre] f. tassa di pascolo relativa a saltus e pascua di proprietà privata (soprattutto imperiale): Ulp. dig. 19, 2, 19, 1 si saltum pascuum locasti, in quo herba mala nascebatur: hic enim si pecora vel demortua sunt vel etiam deteriora facta, quod interest praestabitur, si scisti, si ignorasti, pensionem non petes se hai dato in locazione un terreno pascolativo in cui nasceva un’erba nociva: in questo caso, se il bestiame è mor­to o ha subito danni, dovrà essere risarcito il danno conseguente, se eri a conoscenza del fatto, men­tre, se eri ignaro, non richiederai l’imposta di fitto; Cod. Theod. 7, 7, 1 ‘Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum’. Dedimus litteras ad viros clarissimos prae­fectos praetorio, ut ab his conventi rectores provinciarum scirent in locis rei privatae augmenta pen­sionum non esse facienda neque sinerent pascua animalium ex re­bus privatis nostris provincialium licitatione praeberi ‘Gli imperato­ri Valentiniano e Valente al teso­riere Germaniano’. Abbiamo consegnato delle missive ai clarissimi prefetti del pretorio perché i go­vernatori provinciali venissero da loro informati che nei territori ap­partenenti al patrimonio imperiale non si dovessero imporre aumenti delle tasse di pascolo e perché non permettessero che le aree pascoli­ve destinate al bestiame di nostra proprietà fossero concesse per li­citazione dai provinciali; 7, 7, 2 cum nulla ratio sit, cur in pascuis saltibus rei privatae pensio debeat ampliari, nequaquam pro libidine ordinum augmenta facienda sunt. Etenim idcirco graviorem pensio­nem imponi ab ordinibus accipi­mus, ut animalia ex rebus privatis nostris a locorum pastibus arcean­tur, quod fieri non oportere divae memoriae Iulianus prorogata ius­sione constituit. Quare excellens auctoritas tua conventis rectoribus provinciarum non eam licitationis necessitatem patiatur inferri, quam repentinam faciunt civitates, sed eam manere decernet, quam statuit antiquitas poiché non vi è alcuna ragione per cui la tassa sui pascoli sia accresciuta nelle aree boschive di proprietà imperiale, in nessun modo si devono applicare degli aumenti secondo l’arbitrio degli ordini (provinciali). Siamo venuti a conoscenza, infatti, del fatto che da tali ordini è stata imposta una tassazione superiore, cosicché gli animali che appartengono alla proprietà imperiale vengono respinti dalla pastura di quei luoghi, il che vieta l’estensione di una disposi­zione dell’imperatore Giuliano, di felice memoria. Perciò l’eccellen­te tua autorità, convocati i rettori delle province, non tollererà che sia ammesso il diritto di licitazione (nei prezzi della conduzione), che le comunità esercitano in modo estemporaneo, ma deciderà che la procedura permanga così come fu stabilita in antico.

 


 

– Il termine pensio presenta un uso classico[1] nel senso generico di «versamento», quota di denaro che viene corrisposta, talora come rata di pagamento per l’usufrutto di un bene o come tributo corrispondente a un vectigal. Per la locazione di un fondo agricolo (anche privato) o di un terreno pascolivo, invece, le attestazioni partono dall’età imperiale, mol­to più circoscritte e d’ambito strettamente giuridico le seconde, rispetto alle prime. Come «tassa sul pascolo», stando alle scarse testimonianze in nostro possesso, si può constatare che la scriptura esatta in età repubblicana dai pubblicani appaltatori dell’ager publicus fu sostituita dalla pensio versata all’imperatore, in quanto proprietario, in quest’epoca, della maggior parte delle aree pascolive (saltus pascui). È inoltre pro­babile che questa tassa non fosse più proporzionale ai capi di bestiame dichiarati, come la scriptura, ma che fosse regolata in base all’estensione e alla qualità dei pascoli. Alla res privata, alla divina domus e alla res dominica dovevano appartenere non solo la maggior parte dei saltus, ma anche delle greggi che vi pascolavano, le quali erano date in locazione a dei conductores[2]. La costituzione di Valentiniano su riportata, risalente agli anni 365-366 e indirizzata al comes sacrarum largitionum Germaniano, ricorda le missive precedentemente inviate ai prefetti del pretorio relative alla pensio sulle terre della res privata destinate a pascolo, che i governatori provinciali erano chiamati a far rispettare, impedendo che la tassa fosse aumentata[3] e, inoltre, che fossero date in locazione mediante il ricorso alla licitatio quei pascoli che, evidentemente, dovevano essere riservati alle greggi imperiali. Il titolo successivo ribadisce la stessa di­sposizione fornendo altre notizie utili in merito: 1) che già l’imperatore Giuliano era intervenuto per regolare l’uso dei pascoli imperiali, garan­tendo alle greggi ex rebus privatis l’accesso ad essi; 2) le autorità locali alzavano la pensio dei pascoli attraverso procedure di licitatio improv­visa, che danneggiavano i conductores delle greggi imperiali, i quali si vedevano rifiutare l’accesso ai pascoli, sebbene di proprietà imperiale; 3) il pagamento della pensio e la licitatio dei pascoli erano prassi invalse da antica data (quam statuit antiquitas).
Di conseguenza, la pensio si configura come un canone molto par­ticolare, una sorta di appalto, essendo soggetta ad asta. Le disposizioni imperiali sono segni evidenti della difficoltà di amministrazione capil­lare, a livello locale, della res privata. I provvedimenti erano emanati da troppo lontano e troppo lentamente perché non intervenissero abusi locali, da parte di provinciali e curiali. A conferma di problemi, resistenze e abusi da parte delle forze ‘centrifughe’ locali, è possibile richiamare una costituzione dell’ultimo decennio del IV secolo[4], emanata da Valentiniano, Teodosio e Arcadio, che per arginare l’occupazione e l’u­so dei pascoli del patrimonio privato, sancisce la confisca delle greggi abusive e pene gravi nei confronti dei procuratori, in casi accertabili di connivenza (che non dovevano essere, dunque, infrequenti). Sulla base della documentazione disponibile si possono formulare anche ulterio­ri ipotesi. La presenza di un mercato concorrenziale per la pensio di accesso ai pascoli implica che, oltre alle greggi imperiali, dovesse es­serci ancora un cospicuo numero di allevamenti privati, probabilmente di imprenditori o conductores locali, che le municipalità cercavano di favorire. Corbier ipotizza, inoltre, che prendessero parte alle aste anche agricoltori, per accaparrarsi aree da convertire alla cerealicoltura, e che le aste fossero truccate per alzare il prezzo della pensio, proprio a spese dei conductores delle greggi imperiali[5].

[1] Vd. s.v., TLL X/1 1102, 25-1103, 8.

[2] Su questa evoluzione un rapido cenno di G. Humbert, s.v. scriptura, in Darem.-Saglio, Dict. des Ant., IV/2, 1136.

[3] Sul problematico rapporto nei territori dell’Italia suburbicaria tra le curie e gli interessi delle proprietà imperiali, in particolare per la gestione e il controllo dei pascoli, vedi D. Vera, Res pecuariae imperiali e concili municipali nell’Apulia tardoantica, Roma 2002.

[4] Cod. Iust. 11, 67, 1 “De fundis et saltibus rei dominicae”. Si quis ovium vel equarum greges in saltus rei dominicae alienus immiserit, fisco ilico vindicetur. quod si venalis procuratorum coniventia, ut id deinceps temptetur, admiserit, gravissimo eos iubemus supplicio subiacere.

[5] Corbier 2007, 29 e 33.