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prŏfĭtĕor ēris prŏfēssus sum ēri [pro + fătĕor] 2 dep. tr., con riferimento alla pastorizia, dichia­rare, denunciare ufficialmente i capi di bestiame immessi sulle calles e diretti ai pascoli che insi­stono sull’ager publicus ed erano in genere dati in appalto ai publi­cani: Varro rust. 2, 1, 16 greges ovium longe abiguntur ex Apulia in Samnium aestivatum atque ad publicanum profitentur (scil. opi­liones) ne, si inscriptum pecus pa­verint, lege censoria committant le greggi di pecore dalla Puglia sono condotte a estatare lontano, fino nel Sannio, e vengono denun­ciate dinanzi al pubblicano, per evitare che, facendo pascolare del bestiame non registrato, si incorra in una violazione dalla legge dei censori; CIL IX 2826, 11 [qui] / professa pecuaria … [ausi fuerint vel ex]/tra designatos et stationa­les cal[les per campum vel sil]vam pasturam et mansionem facere [vel etiam ex lege cer]<t>um nu­merum professi augere peco[ra criminali id frau]de et dolo factum p<o>enali sciant coloro i quali avranno osato … pascolare e fatto sostare il gregge da loro dichiarato al di fuori dei tratturi designati e adibiti a riposi, in un campo (coltivato) o nel bosco, e anche quelli che in base alla legge abbiano de­nunciato un determinato numero di capi e lo abbiano poi aumentato, sappiano che tali azioni ricadono nella frode criminale e nell’ambi­to del dolo d’imputabilità penale.

 

 


 

– Il verbo profiteri è utilizzato anche per altre tipologie di dichiara­zione fiscale sul possesso di beni o di denaro (peculia) e per dichiara­zioni di imposte (vectigalia) versate ai pubblicani[1]. Non è dunque un termine specifico della pastorizia, in relazione alla quale è attestato solo da queste due testimonianze. L’accezione fiscale in età medievale viene meno. Non abbiamo inoltre alcuna attestazione del sostantivo corri­spondente professio con riferimento alla denuncia dei capi di bestiame, sebbene esso sia comunemente impiegato dagli studiosi moderni e ab­bia conosciuto largo uso nell’età antica per altri ambiti[2]. In termini tecnico-giuridici la professio era una dichiarazione, volontaria o coatta, che produceva effetti giuridici e fiscali, riguardante anagrafe, censo e beni patrimoniali mobili e immobili[3]. La riscossione dei tributi ordi­nari e straordinari avveniva a seguito della professio dei beni imponibili (seminativi, animali, schiavi, navi). Dalle due testimonianze su riporta­te, a rigore, non è possibile dedurre che la professio comportasse anche una imposta, ma una tassa va quasi certamente presupposta[4]. Almeno sin dall’età di Plauto, doveva consistere nella scriptura e riferirsi all’ac­cesso ai pascoli e non alle calles, il cui utilizzo era invece gratuito. La dichiarazione dei capi di bestiame doveva essere resa al pubblicano dal magister pecoris o da pastori semplici, ovvero dai conductores gregum (come si evince dall’iscrizione di Sepino e si può supporre per l’età imperiale) ed è probabile che le due pratiche non fossero contestuali. A differenza della prassi d’età aragonese, il pagamento della tassa di ac­cesso ai pascoli doveva avvenire al momento del passaggio dalla piana del Tavoliere ai monti del Sannio, dunque nella tarda primavera, perché questo è il quadro degli spostamenti che delinea Varrone, parlando dei pecuarii Apuli[5]. L’iter burocratico, consistente in professio / esazione della scriptura / controllo dei pagamenti e delle greggi, doveva probabilmente svolgersi non in un unico luogo, perché certamente i controlli avvenivano agli snodi delle direttrici primarie di transumanza. Punti di transito obbligato erano i varchi di accesso delle città dalle quali passavano i tratturi principali, i ponti, i guadi e i valichi. Gli archeologi hanno supposto che il pagamento dei dazi avvenisse anche presso le sedi dei santuari connessi con la transumanza, come quelli di Ercole a Tivoli[6] e a Glanum, nella Narbonese (St. Remy de Provence)[7]. È sempre ipotesi archeologica che anche le porte urbiche, fornite di archi ampi e chiuse da cataractae, come Porta Boiano a Sepino e l’accesso occidentale di Peltuinum, presso i Vestini, potessero servire da posta­zioni di conta delle pecore e di riscossione del dazio, prassi attestata per l’epoca moderna[8].
La mancata o irregolare denuncia dei capi di bestiame costituiva una violazione delle norme disciplinate per l’età varroniana dalla lex censo­ria, mentre generico è il riferimento contenuto nell’iscrizione di Buca (ex lege). Un riscontro utile, sebbene incerto per la frammentarietà del documento epigrafico, è quello della Lex agraria, databile al 111 a.C.[9], la più antica testimonianza diretta a noi pervenuta che disciplina la gestione dell’ager compascuus[10] e quella dell’ager publicus destinato al pascolo collettivo in una forma valutabile in termini di «transumanza come fatto organizzato e controllato»[11]. Per l’ager publicus italico la legge (§ 17) dispensava i piccoli allevatori dal pagamento di tasse, per­ché disponeva l’accesso gratuito ai pascoli per un certo numero di capi di bestiame grosso e minuto. È inoltre ribadito (§ 18) che l’accesso alle calles e alle vie pubbliche è sempre gratuito e non può essere gravato da nessuna tassazione da versare al pubblicano[12]. Sebbene in questo articolato e dettagliato documento, che ben evidenzia quanto negli ul­timi decenni del II sec. a.C. la pratica della transumanza fosse ormai diffusa e organizzata, si faccia menzione della scriptura e del ruolo del publicanus, non è mai menzionata la professio, né vi sono indicazioni su tempi e modalità di pagamento della scriptura. Ad uno stadio ancora precedente a questa Lex agraria possiamo risalire grazie ad un passo di Appiano, che accenna a una lex de modo agrorum che è da colloca­re, secondo Gabba[13], fra la fine della guerra annibalica e il 167 a.C., in base alla quale fu disposto che nessuno potesse pascolare sull’ager publicus più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di quello minuto[14]. Un canone (τέλη) per gli allevatori tanto del bestiame grosso quanto di quello minuto si deduce come preesistente[15], per cui la legge proposta dai tribuni, che fu poi in gran parte ripresa da Tiberio Gracco, serviva a colpire i monopoli che si erano venuti a creare a danno dei piccoli allevatori, grazie anche allo sfruttamento della grande disponibilità di manodopera servile dopo la guerra annibalica.

[1] Analogo, ad esempio, è il costrutto di Cic. Verr. II 3, 38 edixerat, ut aratores iugera sationum suarum profiterentur; leg. agr. 2, 59 ut, quicumque de provincia decesserit, apud … decemviros quantum habeat praedae … profitatur. La Lex metalli Vipascensis (II d.C.) menziona più volte l’atto della professio in rapporto al pagamento della scriptura ai conductores, ossia gli appaltatori dei diversi vectigalia connessi con le attività del centro minerario di Vipasca in Portogallo. Cfr., ad es., Lex met. Vipasc. I 9, ll. 58-60 Qui intra fi[nes metalli Vipascensis puteum locum]que putei iuris retinendi causa usurpabit occupabitve e lege metallis dicta, b[iduo proximo quod usurpaverit occupa]verit apud conductorem socium actoremve huius vectigalis profiteatu]r – – –. Entro due giorni dall’occupazione del pozzo di estrazione il locatario era tenuto a presentare dichiarazione formale, in base alla quale si versava la scriptura all’appaltatore. Diversa e più generica, invece, è l’accezione di profiteor nella Tabula alimentaria di Veleia, formata da sei lamine bronzee (conservate nel Museo Archeologico di Parma) che riportano una serie di ipoteche (obligationes) della “istituzione” alimentaria traianea degli inizi del II secolo d.C.: Tab. aliment. Vel. (CIL XI 1147, ed. N. Criniti, «Ager Veleias» 9-10, 2014) 6, 60-65 coloni Lucenses publice professi sunt saltus praediaque Bitunias – sive quo alio vocabulo sunt – … et saltus praediaque Latavio, vectigalia et non vectigalia. Si tratta di un lungo elenco, consistente soprattutto di pascoli e proprietà agrarie (saltus praediaque), alcuni dei quali soggetti a imposta, che gli abitanti della colonia di Lucca «dichiarano pubblicamente» (professi sunt) per il loro valore complessivo e quindi ipotecano.

[2] Per altri beni dichiarati, solitamente dinanzi a un publicano, vd., s.v. professio, TLL X/2 1688, 46-73.

[3] Sulla professio in generale vd. É. Cuq, s.v., in Darem.-Saglio, Dict. des Ant., IV/2, 673-676; in riferimento alla transumanza, cfr. Trapenard 1908, 55-56, 79, 131; Corbier 1991, 152-154; Bonetto 1999, 294; Corbier 2007, 18-20.

[4] Cfr. pure Trapenard 1905, 56; Corbier 1991, 153-154; Bonetto 1999, 294 e n. 28.

[5] Cfr. Varro rust. 2, 1, 16 e 3, 17, 9.

[6] Cfr. F. Coarelli, I santuari del Lazio in età repubblicana, Roma 1987, 100-101; Bonetto 1999, 295.

[7] Vd. P. Gros, Hercule à Glanum. Sanctuaires de transhumance et développement «urbain», «Gallia» 52, 1995, 311-331.

[8] Bonetto 1999, 296 e n. 43.

[9] Edizione con traduzione inglese, bibliografia e commento in Crawford 1996, I, 42-44, 53-63, 113-180. Offre una rilettura integrale sul piano testuale e giuridico del documento epigrafico lo studio di Sisani 2015.

[10] In questa categoria dovevano rientrare, secondo Crawford (1996, 161), quei terreni pubblici su cui avevano diritto di usufrutto gruppi più ristretti, comunità limitrofe o abitanti circonvicini. Fino a 10 capi di bestiame grosso e a un numero circoscritto di ovini (secondo l’integrazione proposta cinquanta capi) il pascolo era gratuito, mentre era previsto il pagamento di una tassa per un numero superiore: Crawford 1996, cit., 114, ll. 14-15 quei in ag//r//um compascuom pequdes maiores non plus (decem) pascet quae[que ex eis minus annum gnatae erunt pequdesque minores non plus ???] pascet quaeque ex eis minus annum gnatae erunt, … [— nei debeto neiv]e dato neive solvito. In parte diversa, tuttavia, sulla base delle integrazioni congetturate, è la lettura del passo fornita da Sisani (2015, 146-147), il quale ritiene che l’esenzione dal pagamento non fosse assoluta, ma vincolata al pagamento di un vectigal, che ne assicura peraltro il carattere pubblico. Il diritto di utilizzo non era concesso direttamente agli usufruttuari, ma vincolato ai pascoli demaniali.

[11] Pasquinucci 1979, 102.

[12] Crawford 1996, cit., 116, ll. 25-26: boues equ[os —] [in eo agro loco, quei post h(anc) l(egem) rog(atam) publicus populi Romanei erit, quei uolet, pascere ad eum numerum pecudum qu]ei numerus pecudum in h(ac) l(ege) scriptus est, liceto, neiue quid quoi ob eam rem uectigal neiue scri[pturam da]re debeto. [—] quod quisque pecudes in calleis uiasue publicas itineris causa indu[xerit pastum inpulerit, pro eo pecore, quod eius in calli]bus uiei(su)e publiceis pastum inpulsum itineris causa erit, nei quid populo (n)eiue publicano d[are debeto]. Per esegesi e traduzione si rinvia a Sisani 2015, 171-173.

[13] E. Gabba – D. Magnino (a cura di), Le guerre civili di Appiano, Torino 2001, 68 n. 7. Assai complessa è l’identificazione delle leggi agrarie menzionate da Appiano con le testimonianze epigrafiche e indirette di altri autori a noi pervenute.

[14] App. BC 1, 8, 33.

[15] App. BC 1, 7, 27.