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prōvincĭa ae f. con riferimen­to alle calles, indica una specifica giurisdizione, di amministrato­re-capo, sovrintendente alle vie armentizie, ma è occorrenza at­testata solo da due passi d’incer­ta interpretazione: Suet. Iul. 19 opera ab optimatibus data est, ut provinciae futuris consulibus mini­mi negotii, id est silvae callesque, decernerentur i patrizi fecero in modo che ai futuri consoli si asse­gnassero province di poco conto, di boschi e tratturi; Tac. ann. 4, 27, 2 et erat isdem regionibus (scil. Apuliae) Cutius Lupus quaestor, cui provincia vetere ex more calles evenerat [cod. : -ant Haase] que­store di quelle regioni era Cuzio Lupo, al quale, secondo l’antico costume, era toccata l’amministrazione delle vie armentizie.

 


 

– Le due testimonianze su riportate hanno dato adito a una selva di congetture filologiche, ipotesi esegetiche e interpretazioni storico-giu­ridiche, dalle quali non è emersa una linea interpretativa sicura e sod­disfacente. Il problema di base, stando a un esame complessivo delle osservazioni riportate, consiste proprio nell’accostamento delle stesse, ancorché suggerito dalle analogie lessicali, giacché i contesti di riferimento risultano differenti. A tale accostamento ha contribuito negativa­mente anche la voce del Thesaurus redatta da Otto Probst (s.v. callis), il quale ha dedotto e creato una specifica quanto fantomatica “callium provincia” sulla base di queste due uniche occorrenze, cui ha aggiunto un passo di Curzio Rufo, che non c’entra affatto, come si rese subito conto, fra i primi, John C. Rolfe[1]. Nella Vita di Cesare si fa riferimento alla scelta meditata del senato di assegnare, in applicazione della Lex Sempronia de provinciis consularibus, province di minore importanza ai futuri consoli, fra i quali ben si prevedeva l’elezione di Cesare: la legge proposta da Caio Gracco nel 123 a.C. e approvata dal concilium plebis imponeva, infatti, che prima delle elezioni il senato stabilisse già quali fossero le province proconsolari che sarebbero state assegnate ai futuri consules. La scelta cautelativa e – a quanto si deduce – provo­catoria del senato sarebbe ricaduta su delle province minimi negotii, che però non vengono esplicitamente nominate. Per alcuni studiosi, che evidentemente intendono il termine provincia nel senso di «ammini­strazione, giurisdizione», il senato avrebbe relegato Cesare e il suo col­lega (Bibulo) all’amministrazione delle foreste e delle vie armentizie in Italia, rilevando alcuni, sulla scorta di Tac. ann. 4, 27, 2, che dovesse trattarsi di un munus proprio dei questori, affidato per oltraggio a dei consoli. Secondo altri, invece, sarebbe proprio esistita una provincia con il titolo di silvae callesque[2]. Vi è peraltro incertezza, fra gli storici, sull’ipotesi che il senato avesse operato legalmente, assegnando le pro­vince prima delle elezioni[3], o se l’operazione fosse avvenuta dopo[4], come pare di potersi escludere dal resoconto svetoniano. Nonostante la tendenza degli storici a ritenere che il senato avesse predisposto per Cesare e Bibulo un’assegnazione provinciale in Italia o un’amministra­zione propria dei questori, a volersi attenere al dettato svetoniano, nulla d’irregolare o d’inconsueto fu predisposto dal senato, ma fu l’oltraggio legato a quest’assegnazione a spingere Cesare all’accordo triumvirale con Pompeo e Crasso[5]. Alcuni studiosi hanno addirittura avanzato l’i­potesi di una corruzione testuale, cambiando il testo a loro piacimento, o che l’inciso id est silvae callesque fosse una glossa desunta dal parallelo tacitiano (perlomeno dotta, è il caso di rilevare!). Svetonio non espli­cita quali furono le provinciae che erano state predestinate, neppure più avanti, quando racconta che Cesare fra tutte le province preferì le Gallie, mentre per la lex Vatinia aveva ricevuto la Gallia Cisalpina con l’Illirico[6]. Nonostante sia opinione abbastanza condivisa che grazie a essa Cesare ottenne per plebiscito quanto voluto, ciò non implica che la proposta del tribuno Publio Vatinio avesse determinato una ‘rivolu­zione’ nelle assegnazioni e, dunque, non si deve escludere che fossero proprio l’Illirico e la Gallia Cisalpina quelle province di minore im­portanza a cui fa riferimento Svetonio. Fu poi la scelta della Cisalpina con l’aggiunta alla sua giurisdizione della Narbonese (e la legione ivi stanziata), assieme a tre legioni e al diritto di fondare colonie nel territo­rio degli Insubri, a dotare Cesare di un governo provinciale (per giunta con un comando straordinario di cinque anni) di maggiore peso politico e militare. Che l’Illiria fosse un’area di allevamenti estensivi, per la presenza di vasti saltus e pastiones, è un dato che emerge chiaramente dal De re rustica di Varrone, il quale lascia intendere che ai modelli epirotici di pecuaria s’ispirarono anche i Romani e lui stesso per lo sfruttamento della pastorizia in Italia su larga scala. Sempre Varrone fa riferimento alla qualità delle razze animali e all’abilità degli allevatori gallici[7]. Per le Gallie vi sono anche riscontri archeologici sulla pratica dell’allevamento estensivo, con spostamenti delle greggi lungo i per­corsi armentizi[8].
Anche nell’ipotesi che fossero altre le province previste, il passo svetoniano sembra, comunque, difficilmente accostabile a quello taci­tiano. In quest’ultimo si fa riferimento alla soppressione nel 29 d.C. di una rivolta di pericolosi ed efferati schiavi sparsi per longinquos saltus a Brindisi e negli oppida dei dintorni, cui poté far fronte il questore Cuzio Lupo (non altrimenti noto), a cui era toccata secondo un antico costume la sorveglianza delle calles, solo per la fortunata circostanza dell’approdo di tre biremi adibite al traffico marino[9]. Da questo passo di Tacito si ricava solo che nel I secolo d.C. vigeva ancora un’antica consuetudine consistente nell’assegnare a un questore la giurisdizione sui tratturi[10], non sappiamo neppure se e in quali aree delimitate, che doveva consistere tanto nella manutenzione delle strade quanto nella sicurezza delle stesse, ma forse anche in un controllo fiscale nella gestione dei pascoli pubblici[11]. André ipotizza, senza basi documentarie, che tale istituzione fosse più antica dell’età di Tacito e dovesse risalire all’estensione dell’ager publicus romano, dopo le vittorie sui Sabini e i Sanniti[12]. Anche questo passo, peraltro, è andato soggetto a ipotesi di emendamento, a partire da Giusto Lipsio, il quale proponeva Cales in luogo del tràdito calles del ms. Mediceo, ipotizzando che si facesse ri­ferimento a una località in provincia di Caserta, che con Ostia, Ravenna e Lilibeo erano forse sedi delle quattro quaesturae Italiae, poi cessate in date diverse. Ma l’unica perplessità che il testo presenta è in quel singolare provincia calles evenerat, mantenuto ancora da H. Heubner nella sua edizione teubneriana, mentre Haase aveva proposto il semplice e valido emendamento evenerant rispetto al tràdito evene­rat. Si tratta di un costrutto con il predicativo che è consueto per le indi­cazioni del munus assegnato come provincia e proprio, forse, del valore etimologico stesso di questo termine, se connesso con provenire[13]. A quest’accezione tecnica e propria di provincia, da intendere nel senso di “munus administrandum”, è accostabile la menzione ciceroniana di una provincia aquaria, da intendersi verosimilmente come una sovrin­tendenza agli acquedotti[14], anch’essa di pertinenza dei questori.
In conclusione, non si ravvisa la necessità di accostare le due te­stimonianze, svetoniana e tacitiana, nella prima delle quali il termine provincia potrebbe anche ricorrere nell’accezione di «governo di una provincia», mentre nell’altra il significato è quasi certamente quello di «giurisdizione/amministrazione»[15]. È dunque da dimostrare l’assun­to da cui parte Rich – «It thus appears that the senate decreed for the consuls of 59 provinces which were normally assigned to a quaestor» – per giungere alla complessa ipotesi conclusiva: «the optimates’ plan was to use silvae callesque to challenge Caesar’s right to remain in Rome throughout his year of office»[16]. Nell’indicazione degli incarichi di provincia assegnati ai magistrati l’uso di espressioni compendiarie è variamente attestato[17] e anche nel passo svetoniano è possibile che l’intento del biografo fosse solo quello di far vago riferimento a province che, in quanto consistenti di pascoli montani e tratturi, non avrebbero necessitato dell’invio di legioni, ma solo di presidi ordinari, che avreb­bero reso i futuri consoli del tutto inoffensivi. Contrariamente a Butler e Cary[18], quindi, si ritiene più plausibile l’interpretazione già fornita da Mommsen e ripresa poi da Rolfe, che il Senato avesse scelto due province di scarsa importanza[19], nelle quali, proprio in quanto consistenti di boschi e tratturi, non si avesse null’altro da fare fuorché costruzioni stradali e imprese simili[20].

[1] Rolfe 1915, 323. In Curt. 3, 4, 5 (Nunc, paucis, qui callibus praesiderent, relictis, retro ipse concessit, populator terrae quam a populationibus vindicare debebat) si fa solo riferimento a un’azione militare nella quale dei soldati sono lasciati a guardia dei sentieri (praesidere nel senso proprio di «presidiare»), mentre il resto dell’esercito procede nella devastazione.

[2] Cfr. H.E. Butler – M. Cary (a cura di), Suetonius. Divus Julius, 63 ad loc., con integrazione esegetica di G.B. Townend, ibid., 157-158. Rich (1985, 512 n. 35) ritiene che silvae callesque «constituted the province of a single quaestor» ma è una interpretazione che confligge col dettato svetoniano, che si riferisce a provinciae e ad assegnazioni per entrambi i consoli. Notava giustamente Rolfe (1915, 325): «since the “provinces” in question were assigned to both consuls (futuris consulibus), while the so-called callium provincia was the function of a single quaestor, we are obliged to conclude: either that silvae callesque in the passage from Suetonius is synonymous with calles, and that the duty of one quaestor was assigned to two consuls; or that there was besides the callium provincia a silvarum provincia (to which we have no reference anywhere), and that one of these was assigned to Caesar and the other to Bibul». Cfr. pure Sabattini 1977, 202: «l’importanza di tali vie (scil. calles) è dimostrata dal fatto che esse divennero più tardi provincia». Conciliando i dati contrastanti delle fonti, lo studioso sostiene che le calles rientrassero inizialmente in una provincia questoria, poi divenuta consolare (ibid., 202 n. 19).

[3] Vd. una sintesi utile in L. Grillo (a cura di), Cicero’s De Provinciis Consularibus Oratio, Oxford-New York 2015, 22-23.

[4] Così, ad es., già C. Barbagallo, Storia Universale, II/1, Roma antica, Torino 1951, 742: «il Senato si affrettò ad annullare un decreto dell’estate precedente, pel quale ai consoli del 59 erano state assegnate le sempre ambite province della Gallia Cisalpina e Transalpina, e, in contrasto con la legge, che imponeva doversi la destinazione delle province fissare innanzi le elezioni, assegnò ai consoli del 59, per l’anno successivo, un ufficio assai modesto: la sorveglianza dei boschi e delle strade pubbliche!». Invero, il quadro degli avvenimenti politici che si ricava da Svetonio è diverso e la cronologia degli atti relativi al primo consolato di Cesare è molto discussa, in particolare quella della Lex Vatinia che gli conferì il governo della Gallia e dell’Illirico (Suet. Iul. 22).

[5] Suet. Iul. 19 Qua maxime iniuria instinctus, omnibus officiis Gnaeum Pompeium adsectatus est, offensum patribus, quod, Mithridate rege victo, cunctantius confirmarentur acta sua Pompeioque Marcum Crassum reconciliavit.

[6] Suet. Iul. 22 ex omni provinciarum copia Gallias potissimum elegit, cuius emolumento et opportunitate idonea sit materia triumphorum. Et initio quidem Galliam Cisalpinam, Illyrico adiecto, lege Vatinia accepit; mox per senatum Comatam quoque, veritis patribus ne, si ipsi negassent, populus et hanc daret.

[7] Cfr. Varro rust. 2, praef. 6 de re pecuaria breuiter ac summatim percurram ex sermonibus nostris collatis cum iis qui pecuarias habuerunt in Epiro magnas, tum cum piratico bello inter Delum et Siciliam Graeciae classibus praeessem; 2, 1, 2 vos, qui estis Epirotici pecuari<ae> athletae; 2, 2, 20; 2, 5, 9; 2, 9, 5; 2, 10, 4 non omnis apta natio ad pecuariam … Galli appositissi<mi>, maxime ad iumenta; 2, 10, 7 e 9.

[8] Ad es., Glanum nella Gallia Narbonese era forse un centro chiave del controllo dei flussi di transumanza verso la bassa pianura del Rodano e le colline montuose delle Alpilles: vd. Bonetto 1999, 295-296.

[9] Tac. ann. 4, 27, 1-2 auctor tumultus T. Curtisius, quondam praetoriae cohortis miles, primo coetibus clandestinis apud Brundisium et circumiecta oppida, mox positis propalam libellis ad libertatem vocabat agrestia per longinquos saltus et ferocia servitia, cum velut munere deum tres biremes adpulere ad usus commeantium illo mari. Et erat isdem regionibus Cutius Lupus quaestor, cui provincia vetere ex more calles evenerat. Is disposita classiariorum copia coeptantem cum maxime coniurationem disiecit.

[10] Sulla scorta dell’OLD², s.v. callis, § 2b, nel dizionario di Conte-Pianezzola-Ranucci l’occorrenza di Tac. ann. 4, 27, 2 è isolata nell’accezione più estensiva di «terreno pubblico a pascolo amministrato annualmente da un magistrato», che si fonda evidentemente sull’accettazione dell’emendamento del plur. calles (su cui vd. infra) nel significato di «pascolo» (come già nell’OLD). Nell’OLD è evidente l’associazione dei due passi, svetoniano e tacitiano, perché calles (plur.) di Tacito è inteso come abbreviazione della formula silvae callesque di Svetonio, senza considerare, però, che il primo fa riferimento a un’unica provincia, mentre in Svetonio l’espressione è da riferire a entrambe le provinciae da assegnare ai futuri consoli.

[11] Cfr. André 1950, 107: «Rome … entreprit de supprimer tout sujet de contestation entre transhumants d’une part, entre pâtres et propriétaires “riveirans” de l’autre, en réglant la circulation des troupeaux»; Rich 1986, 512-512: «His primary function may have been to oversee the exploitation of public property […]; it was probably on the calles that the publicani who farmed the scriptura, the dues for pasturing on ager publicus, maintained their checkpoints. The job of the quaestor may have been to keep some sort of watch over the activities of the publicani».

[12] André 1950, 107. Al III sec. a.C. data «la costituzione di una provincia callium» Aromatario 1992, 50.

[13] Vd., s.v. provincia, TTL X 2332, 47-53.

[14] Cic. Vatin. 12 in eo magistratu (scil. quaestura) cum tibi … aquaria provincia sorte obtigisset. G. Bellardi (In Vatinium, Torino 1971, 22 ad loc.) rileva tuttavia che «l’espressione è qui oscura, poiché, mentre di solito indica la sovrintendenza agli acquedotti, qui equivale probabilmente alla provincia Ostiensis, poiché a Ostia aveva inizio la giurisdizione del questore sulla zona costiera tirrenica».

[15] Cfr. R.H. Martin – A.J. Woodman (a cura di), Tacitus. Annals. Book IV, Cambridge 1989, 161 ad loc.: «to whom the calles had fallen as his responsibility».

[16] Rich 1986, rispettivam., 505 e 520.

[17] Cfr. ad es., Liv. 2, 40, 14 Sicinio Volsci Aquilio Hernici provincia evenit al console Sicino toccarono in sorte i Volsci (= la guerra contro i Volsci), ad Aquilio gli Ernici; 26, 28, 3 decrevere patres ut alteri consulum Italia bellumque cum Hannibale provincia esset.

[18] Butler – Cary, Suetonius cit., 63.

[19] Per questa connotazione dei munera in modo vago e senza esplicitazione degli incarichi di scarsa importanza cfr. pure Cic. Mur. 18 habuit hic lege Titia provinciam tacitam et quietam, tu illam … Ostiensem, non tam gratiosam et illustrem, quam negotiosam et molestam.

[20] Rolfe 1915, 324-325. Il riferimento del Mommsen alla cura delle strade è forse dedotto da testimonianze parallele, come quella di Suet. Claud. 24 Collegio quaestorum pro stratura viarum gladiatorium munus iunxit detractaque Ostiensi et Gallica provincia, curam aerarii Saturni reddidit.