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pūblĭcānus i [publicum] m. pubblicano, in riferimento ai vectigalia relativi alla pastorizia, i publicani (talora organizzati in societates publicanorum) avevano il compito di stipulare con i sin­goli allevatori-locatari e pastori un contratto (scriptura), in cui erano definiti i termini dell’usufrutto delle aree di pastura dell’ager pu­blicus (calles publicae, saltus, pa­scua), in base alla specie e al nu­mero dei capi di bestiame dichia­rati e immessi nelle calles: Plaut. Truc. 146 Ubi non est scripturam unde dent, incusant publicanos accusano i pubblicani quando non sono in grado di pagare la tassa sui pascoli; Lucil. 671-672 M. publi­canus vero ut Asiae fiam, ut scrip­turarius / pro Lucilio, id ego nolo, et uno hoc non muto omnia Che io debba diventare un pubblicano in Asia, un esattore delle imposte sui pascoli, invece che essere Lu­cilio, questo io non lo voglio, e in cambio solo di ciò non vorrei tutto l’oro del mondo; Lex agr. (CIL I² 585 = ed. Crawford) 19 quei ager publicus populi Romanei in Italia … fuit, quod … priuatum factum est eritue, pro eo agro proque scriptura pecoris, quod in //e//o agro pascitur, … nei quis facito quo quis populo aut p]ublicano pequnia(m) scripturam uec(t)iga­lue det dareue debeat per qualsiasi terreno dell’agro pubblico romano in Italia, che sia stato privatizzato o lo sarà, è fatto divieto di versare alla comunità o al pubblicano, per il terreno e per la tassa sul gregge che vi pascola, del denaro, la tassa di pascolo o un tributo; 20 neiue quis quid … obue scripturam pe­coris, quod in eis ag]reis pascetur, populo aut publicano dare debe­at; 83 is pro eo agro loco uectigal decumas] scripturam populo aut publicano … dare debeto egli sarà tenuto a versare per quel terreno o appezzamento una tassa, una decima o una imposta di pascolo alla comunità o al pubblicano; Cic. Manil. 6, 16 Quo tandem igitur animo esse existimatis … cum pu­blicani familias maximas quas in saltibus [ma altri: salinibus] ha­bent, quas in agris, quas in por­tubus atque in custodiis, magno periculo se habere arbitrentur? In quale stato d’animo pensate che vivano … se i pubblicani sanno che la numerosa mano d’opera di schiavi che tengono nei pascoli, nei campi, nei porti e nei posti di guardia, è esposta a grave peri­colo?; Cic. Att. 5, 15, 3 tu autem saepe dare (epistolas) tabellariis publicanorum poteris per magi­stros scripturae et portus [et] nostrarum dioecesium Puoi affida­re con frequenza le tue lettere ai corrieri dei pubblicani, che me le consegneranno per mezzo degli ispettori dei pascoli e quelli dei dazi, che operano nei nostri di­stretti; Varro rust. 2, 1, 16 greges … ad publicanum profitentur (scil. opiliones), ne, si inscriptum pecus paverint, lege censoria commit­tant le greggi vengono denunciate dinanzi al pubblicano, per evitare che, facendo pascolare del bestia­me non registrato, si incorra in una violazione dalla legge dei censori; Fest., p. 446 L. Scripturarius ager publicus appellatur, in quo ut pe­cora pascantur, certum aes est: quia publicanus scribendo conficit rationem cum pastore si definisce ‘scripturarius’ un suolo pubblico sul quale è fissata una somma per il suo utilizzo come pascolo, (così chiamato) perché il pubblicano redige un contratto scritto con il pastore; Plin. nat. 19, 39 publica­ni, qui pascua conducunt, maius ita lucrum sentientes depopulan­tur pabulo pecorum i pubblicani, che prendono in appalto i terreni pensando di ricavarne un guada­gno maggiore, li devastano con il pascolo delle pecore; Ulp. dig. 47, 8, 2, 20 Si publicanus pecus meum abduxerit, dum putat contra legem vectigalis aliquid a me factum: quamvis erraverit, agi tamen cum eo vi bonorum raptorum non pos­se Labeo ait Se il pubblicano ha requisito il mio bestiame ritenen­do che io abbia commesso qual­che infrazione della legge fiscale: anche nel caso in cui questi abbia commesso un errore, secondo La­beone non si può agire contro di lui in virtù dell’azione relativa ai beni sottratti con violenza; Ps. Ascon. div. in Caec. p. 196, 20 ‘Manci­pes’ sunt publicanorum principes, Romani homines, qui quaestus sui causa si decumas redimunt, <de­cumani dicuntur>, si portum aut <pascua> [vel <pecora> suppl.] publica, ‘portorii’ aut ‘pecuarii’ gli appaltatori sono esponenti dei pubblicani, cittadini romani, che se appaltano le decime per pro­fitto, sono chiamati ‘decumani’, se la dogana portuale o i pascoli, ‘portori’ o ‘pecuari’.

 


 

– I publicani[1] gestivano la riscossione della maggior parte dei vecti­galia relativi alle attività commerciali sottoposte al diretto controllo sta­tale e concesse in appalto a privati. Esponenti soprattutto della classe degli equites, i pubblicani erano spesso organizzati in societates[2] che appaltavano dallo Stato, in Italia e nelle provinciae, oltre alla realizzazio­ne di opere pubbliche e allo sfruttamento delle miniere, specifici vectiga­lia, quali le decumae sui campi coltivati, il portorium sulle merci d’im­portazione ed esportazione marittima, la scriptura sui pascoli, nonché lo sfruttamento delle saline e la vendita stessa del sale, che è una merce strettamente collegata alla pastorizia, essendo necessaria all’alimentazio­ne degli ovini, alla lavorazione della lana e alla produzione del formag­gio. Sui complessi rapporti fra publicani e allevatori di bestiame ha cer­cato di far luce Paola Botteri[3], a partire dalle testimonianze letterarie e documentarie, evidenziando, di questa classe di funzionari, interessi pe­culiari che sembrano talora configurarsi, in relazione alla gestione dell’a­ger publicus, come veri e propri ‘conflitti d’interessi’. I publicani, infatti, rivestivano il ruolo di esattori della tassa sul pascolo (più precisamente, di concessionari dell’esazione) – erano dunque scripturarii (vd.)[4] – ma molti di essi avevano anche grandi aziende zootecniche – erano, quindi, anche pecuarii (vd.). Inoltre, potevano sfruttare proprietà private come fondi rustici e terreni pascolivi, ma anche prendere in locazione per il pascolo (pascua conducere o locare) da altri privati o dallo Stato. Gli illeciti e gli abusi nei confronti di altri concorrenti o dei piccoli alleva­tori dovevano essere dunque facili e frequenti. Non è da escludere che molti pecuarii a cui fa riferimento Livio, dai quali lo Stato ricavò somme ingenti ex multaticia pecunia[5], fossero non solo grandi allevatori ma anche publicani coinvolti in un sistema illecito di esazione delle imposte sui pascoli pubblici. Storicamente, delinea un quadro molto chiaro, che riguarda anche la gestione dell’agro pubblico destinato alle coltivazioni, Appiano, quando, partendo dagli effetti della guerra annibalica, che aveva accresciuto enormemente (a seguito anche delle confische) la dispo­nibilità di terra incolta, afferma (BC 7, 26-8, 37) che i ricchi riuscirono presto ad accaparrarsi la maggior parte della terra indivisa, che poteva essere presa in locazione dietro un modesto canone annuo sui prodotti. L’enorme disponibilità di schiavi favorì questo regime monopolistico a danno dei piccoli proprietari terrieri e dei piccoli allevatori.

[1] Sul significato, sotto il profilo giuridico, cfr. Gaius dig. 50, 16, 16 eum qui vectigal populi Romani conductum habet, publicanum appellamus; Ulp. dig. 39, 4, 1, 1 Publicani sunt qui publico fruuntur, nam inde nomen habent.

[2] Sulle societates publicanorum cfr. M.R. Cimma, Ricerche sulle società di publicani, Milano 1981; G. Dufour, Les societates publicanorum de la République romaine: des ancêtres des sociétés par actions modernes?, «Revue internationale des droits de l’antiquité» 57, 2010, 145-194.

[3] Botteri 1977.

[4] Nella Lex agraria del 111 a.C. questa coincidenza del concessionario della scriptura con lo stesso soggetto giuridico che in diversi passaggi del dettato normativo è chiamato publicanus è esplicitamente rilevata da Sisani 2015, 171.

[5] Cfr. Liv. 10, 23, 13; 24, 16, 19; 33, 42, 10.