saltŭārĭus ii [saltus] m. 1. custode di aree pascolive, boschive (una sorta di guardaboschi) o, più genericam., di una grande tenuta pubblica o privata, con funzione soprattutto di controllo dei confini e dei raccolti: Alf. dig. 32, 60, 3 Alfenus … praediis legatis et quae eorum praediorum colendorum causa empta parataque essent, neque topiarium neque saltuarium legatum videri ait: topiarium enim ornandi, saltuarium autem tuendi et custodiendi fundi magis quam colendi paratum esse se sono stati lasciati per legato dei possedimenti assieme a quanto è stato acquistato e predisposto per la loro coltivazione, Alfeno dice che non considera legato né il giardiniere né il custode del selvatico: giacché il primo è preposto alla decorazione, il secondo alla difesa e alla custodia piuttosto che alla coltivazione; Petr. 53, 9 Iam etiam edicta aedilium recitabantur et saltuariorum testamenta, quibus Trimalchio cum elogio exheredabatur Furono quindi letti gli editti degli edili e i testamenti dei guardiani dei boschi, che si scusavano di non lasciare nulla in eredità a Trimalchione; Ulp. dig. 33, 7, 3, 1 Quibusdam in regionibus accedunt instrumento … si fundus saltus pastionesque habet, greges pecorum, pastores, saltuarii; 33, 7, 12, 4 Saltuarium autem Labeo quidem putat eum demum contineri, qui fructuum servandorum gratia paratus sit, eum non, qui finium custodiendorum causa: sed Neratius etiam hunc, et hoc iure utimur, ut omnes saltuarii contineantur; Marcian. dig. 33, 7, 17 quomodo instrumento fundi saltuarium et topiarios; AE 2012, 466 D(is) M(anibus) / Primitiv(u)s p(ublicus) / saltuarius Car(sulanorum) / Quint(ae) R[e]stitu/tae Car(sulanorum) / b(ene) m(erenti); Serv. Aen. 7, 485 cui regia parent armenta magistrum hunc pecoris vult fuisse et saltuarium.
– Il termine saltuarius[1] è in genere tradotto nei lessici d’uso con «guardaboschi», ma si tratta, alla luce dell’evoluzione semantica registrata per il termine saltus (vd.), di una definizione che circoscrive molto gli ambiti di questo mestiere, che, quando esplicitato dalle fonti, coincideva perlopiù nella sorveglianza dei fondi lasciati prevalentemente a incolto, a bosco e a pascolo. Le fonti giuridiche esplicitano in particolare la custodia dei confini e dei frutti che vi nascevano. Servio associa la figura del saltuarius a quella del magister pecoris, forse a torto, dal momento che in Ulpiano (dig. 33, 7, 3, 1) pastores e saltuarii sono ben distinti. Dalla documentazione, soprattutto epigrafica[2], si ricava che in tale occupazione erano impegnati personaggi di estrazione servile, liberti e soprattutto schiavi[3], uniti anche in collegi. Sono noti sia schiavi di privati sia servi imperiali, questi ultimi soprattutto in Africa e, in Italia, nel Lazio e in Apulia. Una sola iscrizione proveniente da Carsulae vicino Terni, unica per l’Italia centro-settentrionale (databile fra I e III sec. d.C.), documenta di un saltuarius publicus, alle dipendenze cioè del municipium locale[4].
[1] Un contributo specifico sulla professione del saltuarius è quello di Carlsen 1996, ma cfr. pure M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., Napoli 1996, 211; G. Ramilli, Un «saltuarius» in una epigrafe dell’agro bresciano, in Atti del Convegno internazionale per il XIX centenario della dedicazione del Capitolium e per il 150˚ anniversario della sua scoperta, Brescia 1975, 77-87; M. Dondin-Payre – H. Chew – B. Mille, Un saltuarius dévot de Jupiter Optimus Maximus dans le Mâconnais, «Gallia» 67-2, 2010, 69-98; E. Roscini, Varia epigraphica da Carsulae (Umbria), «Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia», ser. III, 85, 2012-13, 433-454.
[2] Si sono conservate circa una trentina di epigrafi di saltuarii in Italia, nord Africa e province danubiane, in un periodo compreso fra I e III sec. d.C. La maggior parte delle attestazioni italiche proviene, com’è naturale, dai saltus Apuliae. Si riscontra, coerentemente con il tipo di professione e quale traccia di probabile collegamento con le direttrici della transumanza, che tra le iscrizioni dei saltuarii vi sono numerosi ex voto al dio Silvano. Elenco delle epigrafi in Dondin-Payre – Chew – Mille, Un saltuarius cit., 69-98; Roscini, Varia epigraphica cit., 449 nn. 50-51.
[3] Cfr. CIL III 5048; VIII 5383; VIII 24697; AE 1994, 1397; AE 1959, 299.
[4] Vd. Roscini, Varia epigraphica cit., 445-450.
