scriptūra ae [scribo] f. imposta o tassa sui pascoli, per il diritto di accesso e di pastura: Plaut. Truc. 144 nam advorsum legem meam ob meam scripturam pecudem cepit In forza della mia imposta di pastura, ha agito contro la legge togliendomi il bestiame; 146 Ubi non est scripturam unde dent, incusant publicanos accusano i pubblicani quando non sono in grado di pagare la tassa sui pascoli; Lex agr. (CIL I² 585 = ed. Crawford) 19 quei ager publicus populi Romanei in Italia … fuit, quod … priuatum factum est eritue, pro eo agro … proque scriptura pecoris, quod in //e//o agro pascitur, … nei quis facito quo quis populo aut p]ublicano pequnia(m) scripturam uec(t)igalue det dareue debeat per qualsiasi terreno dell’agro pubblico romano in Italia, che sia stato privatizzato o lo sarà, è fatto divieto di versare alla comunità o al pubblicano, per il terreno e per la tassazione sul gregge che vi pascola, del denaro, la tassa di pascolo o un tributo; 83 is pro eo agro loco uectigal decumas] scripturam populo aut publicano … dare debeto egli sarà tenuto a versare per quel terreno o appezzamento una tassa, una decima o una imposta di pascolo alla comunità o al pubblicano; 92 o]b eum agrum locum possesione[m agriue superfic]ium scrip(t)uram pecoris nei dato; Cic. Manil. 15 Nam cum hostium copiae non longe absunt, etiam si irruptio nulla facta est, tamen pecua relinquuntur … ita neque ex portu neque ex decumis neque ex scriptura vectigal conservari potest quando le truppe nemiche non sono lontane, anche senza una incursione in atto, si lascia il bestiame, … per cui né dai dazi portuali, né dalle imposte fondiarie e neppure dalla tassa sui pascoli è possibile garantire il gettito fiscale; leg. agr. 2, 80 quid nos Asiae portus, quid scriptura, quid omnia transmarina vectigalia iuvabunt tenuissima suspicione praedonum aut hostium iniecta? che guadagno trarremo noi dai porti dell’Asia, dalle tasse dei pascoli da tutte le gabelle dei commerci marittimi al primo pericolo che si possa affacciare di briganti e di nemici?; Ps. Ascon. div. in Caec. p. 196, 20 ‘Mancipes’ sunt publicanorum principes, Romani homines, qui quaestus sui causa si decumas redimunt, <decumani dicuntur>, si portum aut <pascua> [vel <pecora> suppl.] publica, ‘portorii’ aut ‘pecuarii’, quorum ratio scriptura dicitur gli appaltatori sono esponenti dei pubblicani, cittadini romani, che se appaltano le decime per trarne profitto, sono chiamati ‘decumani’, se la dogana portuale o i pascoli, ‘portori’ o ‘pecuari’, il cui contratto si chiama ‘scriptura’.
| magister scripturae ufficiale esattore della tassa su riportata: Verr. 3, 167; Cic. Att. 5, 15, 3 tu autem saepe dare (epistolas) tabellariis publicanorum poteris per magistros scripturae et portus [et] nostrarum dioecesium Puoi consegnare con frequenza le tue lettere ai corrieri dei pubblicani, che me le consegneranno per mezzo degli ispettori dei pascoli e quelli dei dazi che operano nei nostri distretti. | pro magistro (in scriptura) vice amministratore nella esazione della tassa (soprattutto in provincia): Cic. Verr. II 2, 169 in scriptura Siciliae pro magistro est quidam L. Carpinatius, qui et sui quaestus causa, et fortasse quod sociorum interesse arbitrabatur, bene penitus in istius familiaritatem sese dedit vicedirettore della gestione dell’imposta sui pascoli in Sicilia è un tal L. Carpinazio, il quale per i suoi interessi e forse anche per quelli della sua società si legò strettamente a costui (Verre); Att. 11, 10, 1 P. Terentius, meus necessarius, operas in portu et scriptura Asiae pro magistro dedit Publio Terenzio è vice amministratore delle dogane e delle tasse sui pascoli in Asia.
– Il termine scriptura sembrerebbe aver assunto già in età arcaica, in ambito fiscale, l’accezione specifica – alla stregua di decumae e portoria, altre due tassazioni in appalto – di «imposta di pastura e/o transumanza», da cui appunto le menzioni tecniche di scripturarius, di ager scripturarius e di magister scripturae, l’esattore capo delle tasse, autorità ufficiale competente per singoli distretti (dioecesis), che all’epoca dell’espansione provinciale in Italia e in Asia, come attesta in più luoghi Cicerone, inviava nelle province un vicedirettore (pro magistro) per l’esazione della scriptura. Si ritiene si possa ipotizzare che, come pascua (vd.) nei registri fiscali dei censori aveva assunto, stando a Plinio il Vecchio, il significato generale di reddito da imposte (nat. 18, 11 pascua dicuntur omnia, ex quibus populus reditus habet), a riprova dell’importanza di tale settore nell’economia dello Stato, così scriptura per un meccanismo linguistico inverso, ma per la stessa ragione economica, avesse assunto per antonomasia il senso più circoscritto di tassa sul pascolo, che era versata al pubblicano previa stipula di un regolare contratto[1]. La riscossione di tale imposta (che in età feudale e moderna corrisponde alla ‘fida’ o ‘affida’), come per altre forme analoghe di tassazione, era concessa in appalto in virtù della lex censoria ai publicani, organizzati perlopiù in grandi societates. Costoro, in veste di scripturarii (vd.), avevano il compito di stipulare con i singoli allevatori-locatari un contratto, in cui erano definiti i termini dell’usufrutto delle aree di pastura (calles publicae, saltus, pascua), in base alla specie e al numero dei capi di bestiame dichiarati e immessi nei pascoli pubblici. La specializzazione del termine scriptura è forse da ricollegare, se si presta fede alla testimonianza di Plin. nat. 18, 11, al fatto che la tassa sulle terre pascolative che portavano una rendita al popolo romano rappresentò per lungo tempo l’unica forma d’imposta (Etiam nunc in tabulis censoriis pascua dicuntur omnia, ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc solum vectigal fuerat)[2]. L’allusione plautina alla scriptura e al ruolo del publicanus è fondamentale per la datazione della tassa: dovette essere già istituita sin dal III sec. a.C. per lo sfruttamento dell’ager publicus, che per questa ragione prese il nome di ager scripturarius (vd.). È perciò ipotizzabile che il sistema della scriptura fosse fissato già nell’ambito delle Leggi Licinie-Sestie del 367 a.C., anche se le norme non dovevano essere rispettate, con grave danno per l’erario statale, fino alle prime iniziative assunte dai tribuni della plebe intorno alla seconda metà del III secolo a.C., di cui è traccia in un passaggio ovidiano dei Fasti e in altre fonti[3]. Anche Appiano menziona genericamente dei «canoni» (BC 1, 7, 27 τέλη) disposti per gli allevatori prima che venisse promulgata una legge più rigorosa de modo agrorum, di incerta datazione, ma tendenzialmente collocabile fra il 185-180 o fra il 172-167 a.C. Le più frequenti menzioni del termine scriptura si trovano nella Lex agraria del 111 a.C., che disciplinava variamente la franchigia sul numero di animali di grosso e piccolo taglio e le norme di pagamento, a seconda della natura giuridica dell’ager e delle aree geografiche di applicazione della scriptura (Italia, Africa, Grecia). Anche se lo stato frammentario dell’iscrizione non consente di ricostruire il contenuto preciso delle disposizioni della legge, è sicuro che la soglia di franchigia dalla scriptura era più bassa rispetto alla legge degli inizi del II secolo, a cui fa riferimento Appiano (BC 1, 32-34), che stabiliva la gratuità dell’accesso ai pascoli per allevatori e pastori con un massimo di 100 capi di bestiame grosso e 500 di minuto[4]. Secondo Sisani[5] il dettato legislativo, che non esplicita i termini relativi al pagamento della scriptura, lascia presupporre che la Lex del 111 a.C. non introdusse modifiche significative in materia, se non per alcuni casi di esenzione. Ben dettagliata, invece, è la giurisdizione in merito alle controversie con i pubblicani in caso di mancato o irregolare pagamento della scriptura[6], un interesse del legislatore che conferma il fatto che i giudizi riparatorii, ancorché coinvolgessero degli appaltatori, vertendo su beni demaniali dovessero mantenere uno stretto rapporto con la gestione del patrimonio statale. La fonte epigrafica non menziona mai la professio (vd.), che pure doveva costituire una prassi propedeutica al versamento della scriptura, e neppure Appiano, il quale tuttavia non scende mai in dettagli sulla questione, che finemente inquadra in un’ottica sociale di sperequazione da parte dei latifondisti e ricchi proprietari nei confronti dei piccoli e medi proprietari terrieri e degli allevatori. In base alle testimonianze, si ritiene che la tassa fosse calcolata e versata quando le bestie si trasferivano lungo le calles dalle zone estive a quelle invernali[7], mentre non si hanno notizie precise sulle sedi dove la procedura era evasa.
La scriptura non dovette restare a lungo in vigore, quantomeno con questa denominazione, perché nell’epigrafe di Sepino e in altre documentazioni affini il vocabolo non compare più, al punto che alcuni studiosi[8] dubitano dell’esistenza di questa tassa sul pascolo già in quest’epoca (l’età di Marco Aurelio), quando i terreni pascolivi dovevano essere ormai passati per la gran parte nel patrimonium principis (Laffi 1965, 187) e gestiti attraverso la locatio o conductio. La menzione più recente del termine è l’annotazione dello Pseudo Asconio (div. in Caec. p. 196, 18, 33), che è d’epoca tardoantica (V-VI sec.), ma è di natura antiquaria, per cui non si può certo inferire che la scriptura fosse ancora in vigore. Si deve notare, inoltre, che nell’annotazione il vocabolo è esteso (‘portorii’ aut ‘pecuarii’, quorum ratio ‘scriptura’ dicitur) anche a quei vectigalia sulla circolazione delle merci, che erano distinti con il termine proprio di portoria. Si è pertanto propensi a ridimensionare il valore di questa glossa, peraltro malamente tràdita, il cui redattore generalizza con una certa approssimazione. Un’altra occorrenza segnalata dall’OLD non può essere presa in considerazione, perché a mio avviso non riguarda la tassazione sui pascoli[9]. In epoca tardoantica è attestato per questa tassa il termine pensio (vd.).
[1] Che il termine scriptura dovesse avere in origine un’accezione più ampia, connessa alla stesura e sottoscrizione di diverse tipologie di contratti, si ricava da scarse ma significative testimonianze di ambito estraneo alle attività pastorali. Un frammento luciliano documenta l’uso del participio inscriptus*, riferito a merce di contrabbando (Lucil. 722 inscriptum e portu exportant clanculum, ne portorium dent), in quanto soggetta a dazio portuale; in modo ancor più eloquente la prima delle così dette Tavole di Vipasca o Lex metalli Vipascensis fornisce delle disposizioni (rivenienti al loro volta e lege metallis dicta) in merito ad appalti per la riscossione di diverse imposte legate alle attività minerarie: Lex met. Vipasc. (CIL II 5181, 10 e 46) I 2 Scripturae praeconii; 7 Scripturae scaurariorum et testariorum. Sono questi alcuni titoli delle rispettive sezioni in cui è suddivisa la Lex, disciplinanti i contratti che doveva stipulare col conductor – l’appaltatore del rispettivo vectigal (o un suo addetto) – chi voleva svolgere il lavoro di banditore (per le vendite) o altre attività connesse con la lavorazione delle scorie metallifere e dei materiali ceramici. È da notare che, oltre a scriptura, compare anche il verbo profiteor*, comune alla prassi della gestione dei pascoli pubblici, che risulta quindi abbastanza analoga sul piano procedurale.
[2] Cf., s.v. scriptura, G. Humbert, in Darem.-Saglio, Dict. des Ant., IV/2, 1135-1136; B. Kübler, PW, II A1, 904-905. Sulla funzione di questa tassa vd. Toynbee 1965, 291-292.
[3] 214.
[4] Questa legge è variamente datata dagli storici, vd. Gabba-Pasquinucci 1979, 38-39, 135-136; Bonetto 199, 293 n. 17 e, supra, 100. Sulla questione aperta delle tre leggi post-graccane menzionate da Appiano e le ipotesi d’identificazione con la perduta Lex Thoria e la Lex agraria epigrafica del 111 a.C. una chiara sintesi in Sisani 2015, 238-243.
[5] Ibid., 169, 172.
[6] Lex agr. (CIL I² 585, ed. Crawford) 36.
[7] Cfr. Sabattini 1977, 202 e Corbier 1991.
[8] Vd. Laffi 1965, 187, ma non la pensava così Grenier (1905, 308), secondo il quale gli stationarii menzionati nell’iscrizione (CIL IX 2438), residenti a Saepinum o Bovianum, erano gli agenti responsabili dell’esazione della scriptura e questa era appaltata ai pubblicani, dai quali soltanto dipendevano gli stationarii.
[9] OLD², s.v. scriptura, 1887, § 5: Suet. Cal. 41, 1 eius modi vectigalibus indictis neque propositis, cum per ignorantiam scripturae multa commissa fierent, tandem … proposuit … legem. Anche se si parla di una supertassazione imposta da Caligola, qui scriptura significa solo che in assenza di un «testo di legge» potevano essere comminate anche molte multe ai trasgressori per presunte violazioni nel pagamento dei nuovi e inauditi balzelli (40, 1 vectigalia nova atque inaudita).
