scriptūrārĭus a um [scirpturo] agg., relativo alla tassa sui pascoli: Fest., p. 446 L. Scripturarius ager publicus appellatur, in quo ut pecora pascantur, certum aes est: quia publicanus scribendo conficit rationem cum pastore si definisce ‘scripturarius’ un suolo pubblico sul quale è fissata una somma per il suo utilizzo come pascolo: (così chiamato) perché il pubblicano redige un contratto scritto con il pastore.
| scriptūrārĭus i m. esattore della tassa sui pascoli: Lucil. 671-672 M. publicanus vero ut Asiae fiam, ut scripturarius / pro Lucilio, id ego nolo, et uno hoc non muto omnia Che io debba diventare un pubblicano in Asia, un esattore delle imposte sui pascoli, invece che essere Lucilio, questo io non lo voglio, e in cambio solo di ciò non vorrei tutto l’oro del mondo; ILLRP 810 Soc(iorum) sal(inatorum) et scr(ipturariorum); Non. p. 54 L.: scripturarios veteres, quos nunc tabularios dicimus, dici volunt, quod scripturis et commentariis omnia vel urbium vel provinciarum conplecterentur.
– Il termine derivato da scriptura[1] presenta solo le quattro attestazioni su riportate. Sull’accezione del sostantivato scripturarius come sinonimo di pecuarius per l’epoca più antica si è espressa Paola Botteri, con argomentazioni non del tutto convincenti[2]. Della configurazione giuridica e della regolamentazione dell’ager scripturarius si è occupata più recentemente Saskia Roselaar[3], che ne ritiene oscure le origini, sebbene ipotizzi che le leggi che regolavano la gestione dei terreni pubblici soggetti a scriptura dovessero essere conseguenza della diffusione della transumanza a grande distanza e dunque della progressiva espansione di Roma. Nella Lex agraria del 111 a.C. ricorre spesso il sostantivo scriptura, ma non la menzione giuridica di ager scripturarius, che dunque, secondo Rathbone, potrebbe essere stata introdotta dopo le riforme graccane[4]. Analogamente, il concessionario della scriptura è genericamente menzionato col termine publicanus. Eppure, questa legge introduce la distinzione fra ager compascuus, publicus e privatus e, dunque, si ritiene che il derivato aggettivale scripturarius, che non presenta alcun riscontro epigrafico o storico-letterario, possa costituire un conio lessicale, se non proprio lessicografico, più tardo rispetto al sostantivo scripturarius che denota la professione, analogamente a decimanus e portitor. La definizione che fornisce Nonio, che identifica lo scripturarius in un «contabile», è alquanto vaga e sembra ignorare il nesso con la scriptura in quanto tassa sui pascoli. Forse autoschediasticamente Nonio riconnette il termine alla stesura di appositi registri, di cui non specifica neppure la natura fiscale. Si deve poi constatare che Cicerone, che pure fa spesso riferimento alla scriptura, non utilizza un termine specifico per definire gli esattori che ne gestivano l’appalto, che sono sempre chiamati semplicemente publicani, mentre il tardo scoliasta della Divinatio in Caecilium (§ 10, 33) impiega il termine pecuarius per completare la serie delle professioni di riscossione dei vari vectigalia. In conclusione, l’unica testimonianza a supporto del termine scripturarius denotante l’esattore della tassa sui pascoli è una gemma incisa, con testa di Minerva, in funzione di sigillo (conservata nel Museo Archeologico di Berlino)[5] che, stando allo scioglimento proposto delle abbreviature, menziona gli scripturarii e i salinatores, da intendere certamente nel senso di «appaltatori delle saline»[6], uniti in una società. L’unione di queste due redditizie fonti di reddito, fra i vari appalti dei pubblicani, è confermata da altre fonti epigrafiche[7]. Non è tuttavia possibile fornire una datazione del sigillo.
[1] J.-P. Brachet – C. Poussy, Latin et languages techniques, Paris, 2006, 225: «tous deux (scil. pecuarius e scripturarius) pourvus du suffixe –arius qui se révèle très approprié pou désigner des adjudicataires d’impôts».
[2] Botteri 1977, 322.
[3] S.T. Roselaar, Public Land in the Roman Republic. A Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 396-89 bc, Oxford 2010, 133-136.
[4] D.W. Rathbone, The control and exploitation of ager publicus in Italy under the Roman Republic, in J.-J. Aubert (a cura di), Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain, Neuchâtel 2003, 135-178.
[5] Su questo reperto epigrafico, cfr. C. Nicolet, Deux remarques sur l’organisation des sociétés de publicains à la fin de la République romaine, in H. van Effenterre (a cura di), Points de vue sur la fiscalité antique, Paris 1979, 89; Cimma, Ricerche sulle società di publicani cit., 21; Bonetto 1999, 301-302.
[6] Per questo significato, cfr. salinatores aerarios in Cato or. fr. 115, citato da Serv. auct. Aen. 4, 244 [ed. Harv.] apud Catonem in Lucium Furium de aqua “quod attinet ad salinatores aerarios cui cura vectigalium resignatur”.
[7] Si tratta di tre iscrizioni provenienti dalla Dacia: CIL III 1209 patron(o) collegior(um) fabr(um) centonar(iorum) et nautar(um) conduc(tori) pascui salinar(um) et commercior(um); III 1363 pro salute P(ubli) Ael(i) Mari conductoris pascui et salinar(um); ILD 804 = AE 1930, 10 [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) et T(errae) M(atri) [p]ro sal(ute) T(iti) Ael(i) Mari fl(aminis) col(oniae) conduc(toris) pas(cui) et salina(rum) Atticus act(or) eius v(otum) s(olvit). L’ultima è interessante per la menzione, oltre che del conductor nel senso di «appaltatore», di quella del suo assistente (qui dedicatario), l’actor, termine anche altrove attestato con questo specifico significato: cfr. Tab. met. Vipasc. I (CIL II 5181), ll. 16 e 60.
