stătĭōnārĭus a um [statio] agg. 1. che è di guardia, appartenente a un distaccamento di soldati o a un corpo di guardia. ‖ stationarius ii sost. m. ufficiale o soldato di un corpo di guardia, con riferimento alla transumanza in un’unica occorrenza: CIL IX 2438, 16 per itinera callium frequenter iniuria<m> / se (scil. conductores gregum oviaricorum) accipere a stationaris et mag(istratibus) Saepino et Boviano che gli appaltatori delle greggi ovine abbiano frequentemente subito lungo i percorsi di transumanza soprusi da parte degli ufficiali di guardia e dei magistrati di Sepino e Boviano.
– Nonostante il vocabolo risulti ampiamente attestato, soprattutto in ambito epigrafico, in riferimento alla transumanza l’unica attestazione sicura è quella dell’iscrizione di Sepino. Le altre numerose attestazioni epigrafiche documentano un impiego di milites stationarii soprattutto in stazioni di posta e corpi di guardia preposti alla sicurezza e, in particolare, all’ispezione ed eventuale cattura di schiavi fuggitivi. Le prime stationes militum per la repressione del brigantaggio in Italia furono disposte da Augusto, potenziate da Tiberio[1] ed estese a gran parte dell’impero dopo il principato di Traiano. Le mansioni degli stationarii rimasero sostanzialmente inalterate fino a epoca tarda, come attesta pure la documentazione giuridica d’età severiana e successiva, che conferma un ruolo preminente dei milites stationarii nella cattura degli schiavi fuggitivi[2], operazione nella quale essi coadiuvavano i magistrati municipali, che è quanto si deduce pure dall’iscrizione di Sepino, sebbene in questo caso ne sia denunciata la connivenza. Sembra dunque abbastanza certo che il ruolo principale degli stationarii menzionati nell’epigrafe fosse il controllo sugli schiavi assunti per gli spostamenti stagionali delle greggi. Corbier ipotizza che costoro svolgessero pure un ruolo di controllo sul bestiame, per scoprire eventuali furti, e di tipo fiscale, per verificare la corrispondenza fra i capi professati e quelli immessi sui tratturi[3]. Vi sono, in effetti, attestazioni di stationarii in veste di ufficiali del fisco[4], anche in riferimento al portorium, ma mancano testimonianze in relazione ai vectigalia connessi con le calles e i saltus, sebbene Lécrivan ponga in relazione stationarii e saltuarii in modo abbastanza vago e arbitrario[5]. A supporto dell’ipotesi di una relazione fra le mansioni consuete degli stationarii e operazioni fiscali relative alla transumanza Corbier menziona un’epigrafe[6] di Aveia (Haba), vicino l’Aquila, posta nei pressi di un tratturo di collegamento fra l’Apulia e Amiternum. Ad essa è possibile aggiungere anche un’altra testimonianza epigrafica di stationarius, proveniente dal Sannio, ma il loro contenuto non consente di inferire nulla in merito alle mansioni[7].
[1] Cfr. Suet. Aug. 32, 3 igitur grassaturas dispositis per oportuna loca stationibus inhibuit; Tib. 37, 1 In primis tuendae pacis a grassaturis ac latrociniis seditionumque licentia curam habuit. Stationes militum per Italiam solito frequentiores disposuit.
[2] In Ulp. dig. 11, 4, 1 è tramandata la notizia di una generalis epistula di Marco Aurelio e di Commodo (176-180) che ne raccomandava la ricerca per conto dei loro padroni (et praesides et magistratos et milites stationarios dominum adiuvare debere inquirendis fugitivis). Cfr. pure Ulp. dig. 1, 12, 1, 12 et sane (praefectus Urbi) debet etiam dispositos milites stationarios habere ad tuendam popularium quietem et ad referendum sibi quid ubi agatur; Paul. dig. 11, 4, 4 Limenarchae et stationarii fugitivos depraehensos recte in custodiam retinent. Magistratus municipales ad officium praesidis provinciae vel proconsulis conprehensos fugitivos recte transmittunt.
[3] Corbier 1991, 170.
[4] Un editto costantiniano tramandato nel Codex Iustinianus vieta agli stationarii africani di esigere un’esazione superiore al dovuto e di compiere azioni di polizia carceraria (Cod. Iust. 12, 58, 1 Omnes stationarii neque superexactionem audeant, neque carcerem habeant).
[5] Darem.-Saglio, s.v. cit., 1469.
[6] Corbier 1991, 169; ILS 9087.
[7] AE 2011, 321.
