Qui saltum aestivum legavit, et hoc amplius etiam eas res legaverit, quae ibi esse solent, non videtur de illis pecoribus sensisse, quae hieme in hibernis aut aestate in aestivis esse solent, sed de illis sensit, quae perpetuo ibi sunt.

Colui che abbia legato un pascolo estivo ed anche quelle cose che vi si trovano di solito, è da considerarsi che non avesse inteso riferirsi a quelle greggi, che d’inverno stanno solitamente nei pascoli invernali e d’estate in quelli estivi, ma a quelle che qui stanno stabilmente.

– Elio Marciano (fine II – prima metà del III sec. d.C.), giurecon­sulto romano fornito di notevole cultura letteraria e filosofica (auto­re, fra gli altri scritti, di sedici libri di Institutiones redatti in forma di compendio per l’uso degli uffici amministrativi dopo la costituzio­ne di Caracalla), fornisce un’esemplificazione della regola relativa ai legati, le disposizioni testamentarie a titolo particolare, che non comprendono quei beni che si trovano casualmente e temporanea­mente in un fondo o in una casa, nella misura in cui il testatore non li abbia destinati perpetuamente ad essi. L’opera di Marciano, che confluì ampiamente nel Digesto e nelle Istituzioni di Giustiniano, ri­porta frequenti citazioni da costituzioni imperiali, cui il giureconsul­to doveva avere facile accesso (appartenendo forse alla cancelleria imperiale). La citazione del Digesto attesta indirettamente la diffu­sione della pratica della transumanza estiva, riportando in merito una notizia interessante, dal momento che si evince la pratica di alcuni grandi proprietari delle greggi di utilizzare per la transumanza a bre­ve raggio pascoli di proprietà, che dovevano essere collegati in un unico circuito produttivo agli allevamenti nelle zone pianeggianti.

Termini presenti nel glossario: aestivus, hibernus, saltus.

Qui saltum aestivum legavit, et hoc amplius etiam eas res legaverit, quae ibi esse solent, non videtur de illis pecoribus sensisse, quae hieme in hibernis aut aestate in aestivis esse solent, sed de illis sensit, quae perpetuo ibi sunt.

Colui che abbia legato un pascolo estivo ed anche quelle cose che vi si trovano di solito, è da considerarsi che non avesse inteso riferirsi a quelle greggi, che d’inverno stanno solitamente nei pascoli invernali e d’estate in quelli estivi, ma a quelle che qui stanno stabilmente.

– Elio Marciano (fine II – prima metà del III sec. d.C.), giurecon­sulto romano fornito di notevole cultura letteraria e filosofica (auto­re, fra gli altri scritti, di sedici libri di Institutiones redatti in forma di compendio per l’uso degli uffici amministrativi dopo la costituzio­ne di Caracalla), fornisce un’esemplificazione della regola relativa ai legati, le disposizioni testamentarie a titolo particolare, che non comprendono quei beni che si trovano casualmente e temporanea­mente in un fondo o in una casa, nella misura in cui il testatore non li abbia destinati perpetuamente ad essi. L’opera di Marciano, che confluì ampiamente nel Digesto e nelle Istituzioni di Giustiniano, ri­porta frequenti citazioni da costituzioni imperiali, cui il giureconsul­to doveva avere facile accesso (appartenendo forse alla cancelleria imperiale). La citazione del Digesto attesta indirettamente la diffu­sione della pratica della transumanza estiva, riportando in merito una notizia interessante, dal momento che si evince la pratica di alcuni grandi proprietari delle greggi di utilizzare per la transumanza a bre­ve raggio pascoli di proprietà, che dovevano essere collegati in un unico circuito produttivo agli allevamenti nelle zone pianeggianti.

Termini presenti nel glossario: aestivus, hibernus, saltus.