Din. Rem perdidi apud vos, vos meum negotium apstulistis.
Si rem sevassem, fuit ubi negotiosus essem.
Ast. An tu te Veneris publicum aut Amoris alia lege
habere posse postulas quin otiosus fias?
Din. Illa, haud ego, habuit publicum: pervorse interpretaris;
nam advorsum legem meam ob meam scripturam pecudem cepit.
Ast. Plerique idem quod tu facis faciunt rei male gerentes.
Ubi non est scripturam unde dent, incusant publicanos.
Din. Male vortit res pecuaria mihi apud vos: nunc vicissim
volo habere aratiunculam pro copia hic apud vos.
Ast. Non arvos hic, sed pascuost ager: si arationes
habituris, qui arari solent, ad pueros ire meliust.
Hunc non habemus publicum, illi alii sunt publicani.
DINIARCO. Ho mandato in fumo il mio patrimonio con voi e non ho più lavoro. Se l’avessi preservato, ora un lavoro ce l’avrei.
ASTAFIO. E cosa pensi, di poter avere la gestione del pascolo di Venere o di Cupido senza che tu resti in ozio?
DINIARCO. Ma è lei ad aver preso l’appalto e non io! Tu travisi i fatti; perché quella, in forza della mia imposta di pastura, ha agito contro legge togliendomi il bestiame.
ASTAFIO. Sono in tanti come te, che amministrano male i loro beni. Quando non hanno più i soldi per versare la tassa di pastura, se la prendono con gli appaltatori.
DINIARCO. Mi è andata proprio male con l’allevamento presso di voi: ora invece voglio avere da voi un bel campicello da poter arare secondo le mie forze.
ASTAFIO. Qui niente campi agricoli, c’è solo terreno per il pascolo: se ti è venuta la fregola di arare, è meglio che ti rivolgi ai ragazzi che si fanno fendere. Noi gestiamo solo questo di appalto, per quell’altro tipo vi sono altri ‘appaltatori’.
– I settenari giambici contengono una salace schermaglia fra il giovane innamorato Diniarco, il quale ha ormai esaurito gran parte del suo patrimonio per compiacere la meretrice Fronesio, ma cerca ancora di aver accesso in casa della donna, e la sua ancella Astafio. Costei inizialmente respinge l’adulescens dileggiandolo, finché non scopre che Diniarco dispone ancora di alcuni beni da mandare in fumo, in virtù dei quali il suo discorso torna ad essere mellifluo e compiacente. Al di là della situazione, consueta nella νέα, il passo merita attenzione in quanto offre una delle testimonianze più antiche, in ambito letterario, di alcuni termini tecnici afferenti la pastorizia e le prassi giuridiche connesse con il pascolo pubblico nella società romana del II secolo a.C. Al giovane che si lamenta per essere stato ridotto all’otium forzato dallo sperpero dei suoi quattrini, l’ancella controbatte con ironia che per dedicarsi al ‘pascolo’ di Venere e d’Amore è necessario rinunciare a qualsiasi altra occupazione. Compare così qui il termine publicum nell’accezione di «pubblico appalto», che nello specifico contesto fiscale esplicitato immediatamente dopo sta a indicare la gestione dell’ ager publicus destinata a pascolo che era assegnata ad appaltatori privati, i publicani (talora societates publicanorum). Costoro avevano il compito di stipulare con i singoli allevatori-locatari un contratto, in cui erano definiti i termini dell’usufrutto delle aree di pastura (calles publicae, saltus, pascua), in base alla specie e al numero dei capi di bestiame dichiarati e immessi nei terreni demaniali. Così come il sostantivo publicum, anche l’allevamento del bestiame – la res pecuaria – e i termini scriptura e publicanus in relazione a tale attività, hanno qui la loro prima attestazione letteraria nella produzione latina a noi pervenuta. Rispetto al sostantivo publicum, che ha un impiego generico in rapporto a diversi vectigalia, il termine scriptura* sembrerebbe aver assunto già in età arcaica, nell’ambito fiscale, l’accezione specifica – alla stregua di decumae e portoria, altre due tassazioni in appalto – di «imposta di pastura e/o transumanza», da cui appunto le menzioni tecniche di scripturarius*, di ager scripturarius e di magister scripturae, l’esattore capo delle tasse, autorità ufficiale competente per singoli distretti (dioecesis), che all’epoca dell’espansione provinciale in Italia e in Asia inviava nelle province un vicedirettore (pro magistro) in scriptura. Dal passo plautino si ricava anche la prassi giuridica, consistente nella requisizione o pignoramento del gregge, nel caso di qualche infrazione delle disposizioni che regolavano il contratto di scriptura, notizia che trova riscontro anche in un celebre passo di Varrone (rust. 2, 1, 16, vd. infra), che costituisce la testimonianza storica più esplicita e importante sul fenomeno della transumanza antica degli ovini[1].
Termini presenti nel glossario: callis, magister, pascuum, pecuarius, publicanus, saltus, scriptura, scripturarius.
Din. Rem perdidi apud vos, vos meum negotium apstulistis.
Si rem sevassem, fuit ubi negotiosus essem.
Ast. An tu te Veneris publicum aut Amoris alia lege
habere posse postulas quin otiosus fias?
Din. Illa, haud ego, habuit publicum: pervorse interpretaris;
nam advorsum legem meam ob meam scripturam pecudem cepit.
Ast. Plerique idem quod tu facis faciunt rei male gerentes.
Ubi non est scripturam unde dent, incusant publicanos.
Din. Male vortit res pecuaria mihi apud vos: nunc vicissim
volo habere aratiunculam pro copia hic apud vos.
Ast. Non arvos hic, sed pascuost ager: si arationes
habituris, qui arari solent, ad pueros ire meliust.
Hunc non habemus publicum, illi alii sunt publicani.
DINIARCO. Ho mandato in fumo il mio patrimonio con voi e non ho più lavoro. Se l’avessi preservato, ora un lavoro ce l’avrei.
ASTAFIO. E cosa pensi, di poter avere la gestione del pascolo di Venere o di Cupido senza che tu resti in ozio?
DINIARCO. Ma è lei ad aver preso l’appalto e non io! Tu travisi i fatti; perché quella, in forza della mia imposta di pastura, ha agito contro legge togliendomi il bestiame.
ASTAFIO. Sono in tanti come te, che amministrano male i loro beni. Quando non hanno più i soldi per versare la tassa di pastura, se la prendono con gli appaltatori.
DINIARCO. Mi è andata proprio male con l’allevamento presso di voi: ora invece voglio avere da voi un bel campicello da poter arare secondo le mie forze.
ASTAFIO. Qui niente campi agricoli, c’è solo terreno per il pascolo: se ti è venuta la fregola di arare, è meglio che ti rivolgi ai ragazzi che si fanno fendere. Noi gestiamo solo questo di appalto, per quell’altro tipo vi sono altri ‘appaltatori’.
– I settenari giambici contengono una salace schermaglia fra il giovane innamorato Diniarco, il quale ha ormai esaurito gran parte del suo patrimonio per compiacere la meretrice Fronesio, ma cerca ancora di aver accesso in casa della donna, e la sua ancella Astafio. Costei inizialmente respinge l’adulescens dileggiandolo, finché non scopre che Diniarco dispone ancora di alcuni beni da mandare in fumo, in virtù dei quali il suo discorso torna ad essere mellifluo e compiacente. Al di là della situazione, consueta nella νέα, il passo merita attenzione in quanto offre una delle testimonianze più antiche, in ambito letterario, di alcuni termini tecnici afferenti la pastorizia e le prassi giuridiche connesse con il pascolo pubblico nella società romana del II secolo a.C. Al giovane che si lamenta per essere stato ridotto all’otium forzato dallo sperpero dei suoi quattrini, l’ancella controbatte con ironia che per dedicarsi al ‘pascolo’ di Venere e d’Amore è necessario rinunciare a qualsiasi altra occupazione. Compare così qui il termine publicum nell’accezione di «pubblico appalto», che nello specifico contesto fiscale esplicitato immediatamente dopo sta a indicare la gestione dell’ ager publicus destinata a pascolo che era assegnata ad appaltatori privati, i publicani (talora societates publicanorum). Costoro avevano il compito di stipulare con i singoli allevatori-locatari un contratto, in cui erano definiti i termini dell’usufrutto delle aree di pastura (calles publicae, saltus, pascua), in base alla specie e al numero dei capi di bestiame dichiarati e immessi nei terreni demaniali. Così come il sostantivo publicum, anche l’allevamento del bestiame – la res pecuaria – e i termini scriptura e publicanus in relazione a tale attività, hanno qui la loro prima attestazione letteraria nella produzione latina a noi pervenuta. Rispetto al sostantivo publicum, che ha un impiego generico in rapporto a diversi vectigalia, il termine scriptura* sembrerebbe aver assunto già in età arcaica, nell’ambito fiscale, l’accezione specifica – alla stregua di decumae e portoria, altre due tassazioni in appalto – di «imposta di pastura e/o transumanza», da cui appunto le menzioni tecniche di scripturarius*, di ager scripturarius e di magister scripturae, l’esattore capo delle tasse, autorità ufficiale competente per singoli distretti (dioecesis), che all’epoca dell’espansione provinciale in Italia e in Asia inviava nelle province un vicedirettore (pro magistro) in scriptura. Dal passo plautino si ricava anche la prassi giuridica, consistente nella requisizione o pignoramento del gregge, nel caso di qualche infrazione delle disposizioni che regolavano il contratto di scriptura, notizia che trova riscontro anche in un celebre passo di Varrone (rust. 2, 1, 16, vd. infra), che costituisce la testimonianza storica più esplicita e importante sul fenomeno della transumanza antica degli ovini[1].
Termini presenti nel glossario: callis, magister, pascuum, pecuarius, publicanus, saltus, scriptura, scripturarius.
