Callita(ni) / callibus / iti, ni / iniuriam / accipiati(s)

Pastori, percorrete i percorsi tratturali, se non volete subire danni

Iscrizione per i callitani - Museo civico di Sulmona

– La breve iscrizione[1], databile alla prima età imperiale, contiene un invito perentorio rivolto ai pastori transumanti (callitani), quasi una minaccia, leggibile a grandi lettere sull’elegante cippo rinvenuto alla fine dell’Ottocento nei pressi di Cansano (località “Case Pente”, a sud di Sulmona), perché non travalichino i limiti delle calles publicae. In antico il cippo doveva essere infisso al suolo lungo la direttrice armen­tizia che unisce Sulmona a Campo di Giove. Il timore da cui nasce la minacciosa raccomandazione consisteva certamente nel fatto che le greggi, deviando dal tratturo, invadessero i campi e ne danneggiassero le coltivazioni, una circostanza assai frequente sin dall’età arcaica di Roma (già sanzionata in modo durissimo dalla Legge delle XII tavole[2]) e causa di continue tensioni o scontri aperti fra agricoltori e pastori di passaggio. Si pensi all’episodio occorso nell’agro di Larino, a cui accenna Cicerone nella Pro Cluentio. La brevissima epigrafe prospetta un’azione generica di iniuria nei confronti dei tra­sgressori, dove il termine non ha forse il significato tecnico che gli è proprio nel sistema dei delitti privati e può essere riferito tanto a reazio­ni della pars direttamente laesa, ossia contadini e vilici – come sembra più plausibile – quanto ad azioni punitive o coercitive da parte delle autorità locali e non (magistratus e stationarii), anche se riesce difficile pensare che queste ultime potessero configurare il loro intervento in termini di iniuria. Con questa seconda accezione generica di «sopru­so», «danno materiale» il termine occorre nell’iscrizione di Saepinum, nel senso attivo e passivo di iniuriam facere e accipere, ma in questo caso l’admonitio non è emessa dalle autorità stesse responsabili dell’i­niuria. Di grande interesse, sul piano lessicale, è soprattutto l’occorren­za del termine callitanus*, del tutto ignorata dai lessicografi moderni, che doveva costituire un vocabolo tecnico della transumanza a breve o a lunga distanza. Callitanus compare anche come cognomen in pochi documenti epigrafici[3], uno dei quali[4], rinvenuto nell’ager Lucerinus (zona prossima al tratturo Celano-Foggia), appartiene a un nutritor che dedica l’iscrizione a un fanciullo, morto, verosimilmente, durante la transumanza, mentre un rinvenimento più recente avvenuto a Ginosa (2005), in contrada Lama di Pozzo, nei pressi di un tratturo che dal Ba­sentello correva verso il versante ionico, consiste in una lastra in calcare databile al II sec. d.C. con la breve dedica a un Callitanus da parte di una certa Rodia, verosimilmente entrambi schiavi – come suggerisce l’onomastica ridotta ad un solo elemento (nomina simplicia) – ma non sappiamo se pastori transumanti. In tal caso, sarebbe ipotizzabile che questo nome venisse dato proprio ai figli dei pastori (vd. pure la sezione del Lessico, s.v.).

[1] Si rinvia a Corbier 1991, 164; Lo Cascio 1990, 557-569; Aromatario 1992, 50-52; Chioffi 1999, 70. Per la bibliografia precedente vd. Pasquinucci 1979, 178 n. 227.

[2] In caso di dolo grave, che consisteva nel pascolo notturno e nel conseguente danneggiamento delle messi, la Legge delle XII tavole, sebbene sia fondatamente ipotizzabile che fossero precocemente introdotte delle clausole pacificatorie, prevedeva la pena di morte per l’adulto, da impiccare e sacrificare a Cerere, quasi come contraltare al danno recato alle colture, «con una pena più grave di quella prevista per gli omicidi» e la fustigazione e il risarcimento del danno, in varia misura entrambi, nel caso di un minore: Lex XII tab. 8, 9 (Plin. nat. 18, 20). La lex duodecim tabularum de pastu pecoris per il pascolo abusivo nel fondo altrui, assieme alle actiones de pauperie e de damno iniuriae, ossia nella fattispecie del danneggiamento imputabile all’atto dell’uomo, sono richiamate anche in Ulp. dig. 19, 5, 14, 3 (Ulp. 41 ad Sab.).

[3] Per l’epigrafe di Ginosa, attualmente conservata presso il Museo Civico S. Parasceve della stessa città, vd. Sassi 2006. Il cognomen Callitanus è attestato anche a Corfinium (CIL IX 3217), Grumentum (CIL X 256; 267) e nell’ager Volceianus (CIL X 386).

[4] Cfr. Russi 1986, 864. Il testo dell’epigrafe è integralmente conservato: D(is) M(anibus) / Felicis; / vix(it) ann(is) VIIII, / men(sibus) IIII, d(iebus) XV. / Callitanus / et Eutychia / nutrito pient(issimo) / fec(erunt). I dedicanti nutritores di Felix, un bambino morto a nove anni circa, sono Callitanus ed Eutychia, forse di condizione servile. Essi si rivolgono al piccolo defunto come a un proprio figlio, ma questo è stato da loro solo allevato, è un nutritus.

Termini presenti nel glossario: callis, callitanus.

Callita(ni) / callibus / iti, ni / iniuriam / accipiati(s)

Pastori, percorrete i percorsi tratturali, se non volete subire danni

Iscrizione per i callitani - Museo civico di Sulmona

– La breve iscrizione[1], databile alla prima età imperiale, contiene un invito perentorio rivolto ai pastori transumanti (callitani), quasi una minaccia, leggibile a grandi lettere sull’elegante cippo rinvenuto alla fine dell’Ottocento nei pressi di Cansano (località “Case Pente”, a sud di Sulmona), perché non travalichino i limiti delle calles publicae. In antico il cippo doveva essere infisso al suolo lungo la direttrice armen­tizia che unisce Sulmona a Campo di Giove. Il timore da cui nasce la minacciosa raccomandazione consisteva certamente nel fatto che le greggi, deviando dal tratturo, invadessero i campi e ne danneggiassero le coltivazioni, una circostanza assai frequente sin dall’età arcaica di Roma (già sanzionata in modo durissimo dalla Legge delle XII tavole[2]) e causa di continue tensioni o scontri aperti fra agricoltori e pastori di passaggio. Si pensi all’episodio occorso nell’agro di Larino, a cui accenna Cicerone nella Pro Cluentio. La brevissima epigrafe prospetta un’azione generica di iniuria nei confronti dei tra­sgressori, dove il termine non ha forse il significato tecnico che gli è proprio nel sistema dei delitti privati e può essere riferito tanto a reazio­ni della pars direttamente laesa, ossia contadini e vilici – come sembra più plausibile – quanto ad azioni punitive o coercitive da parte delle autorità locali e non (magistratus e stationarii), anche se riesce difficile pensare che queste ultime potessero configurare il loro intervento in termini di iniuria. Con questa seconda accezione generica di «sopru­so», «danno materiale» il termine occorre nell’iscrizione di Saepinum, nel senso attivo e passivo di iniuriam facere e accipere, ma in questo caso l’admonitio non è emessa dalle autorità stesse responsabili dell’i­niuria. Di grande interesse, sul piano lessicale, è soprattutto l’occorren­za del termine callitanus*, del tutto ignorata dai lessicografi moderni, che doveva costituire un vocabolo tecnico della transumanza a breve o a lunga distanza. Callitanus compare anche come cognomen in pochi documenti epigrafici[3], uno dei quali[4], rinvenuto nell’ager Lucerinus (zona prossima al tratturo Celano-Foggia), appartiene a un nutritor che dedica l’iscrizione a un fanciullo, morto, verosimilmente, durante la transumanza, mentre un rinvenimento più recente avvenuto a Ginosa (2005), in contrada Lama di Pozzo, nei pressi di un tratturo che dal Ba­sentello correva verso il versante ionico, consiste in una lastra in calcare databile al II sec. d.C. con la breve dedica a un Callitanus da parte di una certa Rodia, verosimilmente entrambi schiavi – come suggerisce l’onomastica ridotta ad un solo elemento (nomina simplicia) – ma non sappiamo se pastori transumanti. In tal caso, sarebbe ipotizzabile che questo nome venisse dato proprio ai figli dei pastori (vd. pure la sezione del Lessico, s.v.).

[1] Si rinvia a Corbier 1991, 164; Lo Cascio 1990, 557-569; Aromatario 1992, 50-52; Chioffi 1999, 70. Per la bibliografia precedente vd. Pasquinucci 1979, 178 n. 227.

[2] In caso di dolo grave, che consisteva nel pascolo notturno e nel conseguente danneggiamento delle messi, la Legge delle XII tavole, sebbene sia fondatamente ipotizzabile che fossero precocemente introdotte delle clausole pacificatorie, prevedeva la pena di morte per l’adulto, da impiccare e sacrificare a Cerere, quasi come contraltare al danno recato alle colture, «con una pena più grave di quella prevista per gli omicidi» e la fustigazione e il risarcimento del danno, in varia misura entrambi, nel caso di un minore: Lex XII tab. 8, 9 (Plin. nat. 18, 20). La lex duodecim tabularum de pastu pecoris per il pascolo abusivo nel fondo altrui, assieme alle actiones de pauperie e de damno iniuriae, ossia nella fattispecie del danneggiamento imputabile all’atto dell’uomo, sono richiamate anche in Ulp. dig. 19, 5, 14, 3 (Ulp. 41 ad Sab.).

[3] Per l’epigrafe di Ginosa, attualmente conservata presso il Museo Civico S. Parasceve della stessa città, vd. Sassi 2006. Il cognomen Callitanus è attestato anche a Corfinium (CIL IX 3217), Grumentum (CIL X 256; 267) e nell’ager Volceianus (CIL X 386).

[4] Cfr. Russi 1986, 864. Il testo dell’epigrafe è integralmente conservato: D(is) M(anibus) / Felicis; / vix(it) ann(is) VIIII, / men(sibus) IIII, d(iebus) XV. / Callitanus / et Eutychia / nutrito pient(issimo) / fec(erunt). I dedicanti nutritores di Felix, un bambino morto a nove anni circa, sono Callitanus ed Eutychia, forse di condizione servile. Essi si rivolgono al piccolo defunto come a un proprio figlio, ma questo è stato da loro solo allevato, è un nutritus.

Termini presenti nel glossario: callis, callitanus.