Callita(ni) / callibus / iti, ni / iniuriam / accipiati(s)
Pastori, percorrete i percorsi tratturali, se non volete subire danni

Iscrizione per i callitani - Museo civico di Sulmona
– La breve iscrizione[1], databile alla prima età imperiale, contiene un invito perentorio rivolto ai pastori transumanti (callitani), quasi una minaccia, leggibile a grandi lettere sull’elegante cippo rinvenuto alla fine dell’Ottocento nei pressi di Cansano (località “Case Pente”, a sud di Sulmona), perché non travalichino i limiti delle calles publicae. In antico il cippo doveva essere infisso al suolo lungo la direttrice armentizia che unisce Sulmona a Campo di Giove. Il timore da cui nasce la minacciosa raccomandazione consisteva certamente nel fatto che le greggi, deviando dal tratturo, invadessero i campi e ne danneggiassero le coltivazioni, una circostanza assai frequente sin dall’età arcaica di Roma (già sanzionata in modo durissimo dalla Legge delle XII tavole[2]) e causa di continue tensioni o scontri aperti fra agricoltori e pastori di passaggio. Si pensi all’episodio occorso nell’agro di Larino, a cui accenna Cicerone nella Pro Cluentio. La brevissima epigrafe prospetta un’azione generica di iniuria nei confronti dei trasgressori, dove il termine non ha forse il significato tecnico che gli è proprio nel sistema dei delitti privati e può essere riferito tanto a reazioni della pars direttamente laesa, ossia contadini e vilici – come sembra più plausibile – quanto ad azioni punitive o coercitive da parte delle autorità locali e non (magistratus e stationarii), anche se riesce difficile pensare che queste ultime potessero configurare il loro intervento in termini di iniuria. Con questa seconda accezione generica di «sopruso», «danno materiale» il termine occorre nell’iscrizione di Saepinum, nel senso attivo e passivo di iniuriam facere e accipere, ma in questo caso l’admonitio non è emessa dalle autorità stesse responsabili dell’iniuria. Di grande interesse, sul piano lessicale, è soprattutto l’occorrenza del termine callitanus*, del tutto ignorata dai lessicografi moderni, che doveva costituire un vocabolo tecnico della transumanza a breve o a lunga distanza. Callitanus compare anche come cognomen in pochi documenti epigrafici[3], uno dei quali[4], rinvenuto nell’ager Lucerinus (zona prossima al tratturo Celano-Foggia), appartiene a un nutritor che dedica l’iscrizione a un fanciullo, morto, verosimilmente, durante la transumanza, mentre un rinvenimento più recente avvenuto a Ginosa (2005), in contrada Lama di Pozzo, nei pressi di un tratturo che dal Basentello correva verso il versante ionico, consiste in una lastra in calcare databile al II sec. d.C. con la breve dedica a un Callitanus da parte di una certa Rodia, verosimilmente entrambi schiavi – come suggerisce l’onomastica ridotta ad un solo elemento (nomina simplicia) – ma non sappiamo se pastori transumanti. In tal caso, sarebbe ipotizzabile che questo nome venisse dato proprio ai figli dei pastori (vd. pure la sezione del Lessico, s.v.).
[1] Si rinvia a Corbier 1991, 164; Lo Cascio 1990, 557-569; Aromatario 1992, 50-52; Chioffi 1999, 70. Per la bibliografia precedente vd. Pasquinucci 1979, 178 n. 227.
[2] In caso di dolo grave, che consisteva nel pascolo notturno e nel conseguente danneggiamento delle messi, la Legge delle XII tavole, sebbene sia fondatamente ipotizzabile che fossero precocemente introdotte delle clausole pacificatorie, prevedeva la pena di morte per l’adulto, da impiccare e sacrificare a Cerere, quasi come contraltare al danno recato alle colture, «con una pena più grave di quella prevista per gli omicidi» e la fustigazione e il risarcimento del danno, in varia misura entrambi, nel caso di un minore: Lex XII tab. 8, 9 (Plin. nat. 18, 20). La lex duodecim tabularum de pastu pecoris per il pascolo abusivo nel fondo altrui, assieme alle actiones de pauperie e de damno iniuriae, ossia nella fattispecie del danneggiamento imputabile all’atto dell’uomo, sono richiamate anche in Ulp. dig. 19, 5, 14, 3 (Ulp. 41 ad Sab.).
[3] Per l’epigrafe di Ginosa, attualmente conservata presso il Museo Civico S. Parasceve della stessa città, vd. Sassi 2006. Il cognomen Callitanus è attestato anche a Corfinium (CIL IX 3217), Grumentum (CIL X 256; 267) e nell’ager Volceianus (CIL X 386).
[4] Cfr. Russi 1986, 864. Il testo dell’epigrafe è integralmente conservato: D(is) M(anibus) / Felicis; / vix(it) ann(is) VIIII, / men(sibus) IIII, d(iebus) XV. / Callitanus / et Eutychia / nutrito pient(issimo) / fec(erunt). I dedicanti nutritores di Felix, un bambino morto a nove anni circa, sono Callitanus ed Eutychia, forse di condizione servile. Essi si rivolgono al piccolo defunto come a un proprio figlio, ma questo è stato da loro solo allevato, è un nutritus.
Termini presenti nel glossario: callis, callitanus.
Callita(ni) / callibus / iti, ni / iniuriam / accipiati(s)
Pastori, percorrete i percorsi tratturali, se non volete subire danni

Iscrizione per i callitani - Museo civico di Sulmona
– La breve iscrizione[1], databile alla prima età imperiale, contiene un invito perentorio rivolto ai pastori transumanti (callitani), quasi una minaccia, leggibile a grandi lettere sull’elegante cippo rinvenuto alla fine dell’Ottocento nei pressi di Cansano (località “Case Pente”, a sud di Sulmona), perché non travalichino i limiti delle calles publicae. In antico il cippo doveva essere infisso al suolo lungo la direttrice armentizia che unisce Sulmona a Campo di Giove. Il timore da cui nasce la minacciosa raccomandazione consisteva certamente nel fatto che le greggi, deviando dal tratturo, invadessero i campi e ne danneggiassero le coltivazioni, una circostanza assai frequente sin dall’età arcaica di Roma (già sanzionata in modo durissimo dalla Legge delle XII tavole[2]) e causa di continue tensioni o scontri aperti fra agricoltori e pastori di passaggio. Si pensi all’episodio occorso nell’agro di Larino, a cui accenna Cicerone nella Pro Cluentio. La brevissima epigrafe prospetta un’azione generica di iniuria nei confronti dei trasgressori, dove il termine non ha forse il significato tecnico che gli è proprio nel sistema dei delitti privati e può essere riferito tanto a reazioni della pars direttamente laesa, ossia contadini e vilici – come sembra più plausibile – quanto ad azioni punitive o coercitive da parte delle autorità locali e non (magistratus e stationarii), anche se riesce difficile pensare che queste ultime potessero configurare il loro intervento in termini di iniuria. Con questa seconda accezione generica di «sopruso», «danno materiale» il termine occorre nell’iscrizione di Saepinum, nel senso attivo e passivo di iniuriam facere e accipere, ma in questo caso l’admonitio non è emessa dalle autorità stesse responsabili dell’iniuria. Di grande interesse, sul piano lessicale, è soprattutto l’occorrenza del termine callitanus*, del tutto ignorata dai lessicografi moderni, che doveva costituire un vocabolo tecnico della transumanza a breve o a lunga distanza. Callitanus compare anche come cognomen in pochi documenti epigrafici[3], uno dei quali[4], rinvenuto nell’ager Lucerinus (zona prossima al tratturo Celano-Foggia), appartiene a un nutritor che dedica l’iscrizione a un fanciullo, morto, verosimilmente, durante la transumanza, mentre un rinvenimento più recente avvenuto a Ginosa (2005), in contrada Lama di Pozzo, nei pressi di un tratturo che dal Basentello correva verso il versante ionico, consiste in una lastra in calcare databile al II sec. d.C. con la breve dedica a un Callitanus da parte di una certa Rodia, verosimilmente entrambi schiavi – come suggerisce l’onomastica ridotta ad un solo elemento (nomina simplicia) – ma non sappiamo se pastori transumanti. In tal caso, sarebbe ipotizzabile che questo nome venisse dato proprio ai figli dei pastori (vd. pure la sezione del Lessico, s.v.).
[1] Si rinvia a Corbier 1991, 164; Lo Cascio 1990, 557-569; Aromatario 1992, 50-52; Chioffi 1999, 70. Per la bibliografia precedente vd. Pasquinucci 1979, 178 n. 227.
[2] In caso di dolo grave, che consisteva nel pascolo notturno e nel conseguente danneggiamento delle messi, la Legge delle XII tavole, sebbene sia fondatamente ipotizzabile che fossero precocemente introdotte delle clausole pacificatorie, prevedeva la pena di morte per l’adulto, da impiccare e sacrificare a Cerere, quasi come contraltare al danno recato alle colture, «con una pena più grave di quella prevista per gli omicidi» e la fustigazione e il risarcimento del danno, in varia misura entrambi, nel caso di un minore: Lex XII tab. 8, 9 (Plin. nat. 18, 20). La lex duodecim tabularum de pastu pecoris per il pascolo abusivo nel fondo altrui, assieme alle actiones de pauperie e de damno iniuriae, ossia nella fattispecie del danneggiamento imputabile all’atto dell’uomo, sono richiamate anche in Ulp. dig. 19, 5, 14, 3 (Ulp. 41 ad Sab.).
[3] Per l’epigrafe di Ginosa, attualmente conservata presso il Museo Civico S. Parasceve della stessa città, vd. Sassi 2006. Il cognomen Callitanus è attestato anche a Corfinium (CIL IX 3217), Grumentum (CIL X 256; 267) e nell’ager Volceianus (CIL X 386).
[4] Cfr. Russi 1986, 864. Il testo dell’epigrafe è integralmente conservato: D(is) M(anibus) / Felicis; / vix(it) ann(is) VIIII, / men(sibus) IIII, d(iebus) XV. / Callitanus / et Eutychia / nutrito pient(issimo) / fec(erunt). I dedicanti nutritores di Felix, un bambino morto a nove anni circa, sono Callitanus ed Eutychia, forse di condizione servile. Essi si rivolgono al piccolo defunto come a un proprio figlio, ma questo è stato da loro solo allevato, è un nutritus.
Termini presenti nel glossario: callis, callitanus.
